GIUDICE DI PACE CONDANNA GIRGENTI ACQUE: ILLEGITTIMO L’AUMENTO RETROATTIVO DELLA TARIFFA IDRICA

La sentenza ha il “merito di riaffermare un importante e basilare principio logico, prima ancora che giuridico”

Il Giudice di Pace di Sciacca ha condannato la Girgenti Acque per ritenendo illegittimo l’aumento retroattivo della tariffa idrica.

La sentenza è dello scorso 13 febbraio. La vicenda trae origine dalle doglianze di un utente del Comune di Sciacca, che nel novembre 2012 si vedeva recapitare una fattura della Girgenti Acque S.p.a., con la quale, tra l’altro, il Gestore idrico applicava sui consumi registrati fin dal gennaio 2012 un aumento retroattivo delle nuove tariffe, approvate con delibera n. 2 del Commissario ad acta datata 20 giungo 2012.

In conseguenza di ciò, ritenendo illegittima la pretesa applicazione retroattiva fin dal gennaio 2012 delle nuove tariffe idriche, l’utente contestava la fattura e rivolgeva alla Girgenti Acque S.p.A. istanza di revisione della fattura, chiedendo l’annullamento degli aumenti illegittimi.

Non ricevendo alcuna risposta, intervenuta la scadenza della fattura, l’utente procedeva al pagamento di quanto richiesto dal Gestore idrico, al solo fine di scongiurare il distacco dell’utenza; al contempo, promuoveva azione giudiziaria innanzi al Giudice di Pace di Sciacca, chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità della pretesa del Gestore idrico e che venissero rimborsate le differenze non dovute.

La Girgenti Acque S.p.A. si costituiva in giudizio, contestando le pretese dell’utente e sostenendo che la fattura oggetto della contestazione fosse corretta e priva di vizi.

Con Sentenza pronunciata il 13.02.2014, il Giudice di Pace di Sciacca, accogliendo sul punto le doglianze dell’utente, ha dichiarato l’illegittimità dell’applicazione retroattiva delle nuove tariffe e, quindi, l’illegittimità della richiesta di pagamento della Girgenti Acque S.p.a., condannando quest’ultima alla restituzione delle eccedenze non dovute, oltre gli interessi legali. L’Avv. Rossella Maria Panunzio, del Foro di Sciacca, legale dell’utente che ha ottenuto il rimborso, precisa che la recente pronuncia della Magistratura ha “l’enorme merito di riaffermare un importante e basilare principio logico, prima ancora che giuridico, ovvero che tutti gli aumenti tariffari unilateralmente disposti, anche quelli relativi ai servizi pubblici, non possono avere valore retroattivo, neppure se conteggiati quali conguagli, o con qualsivoglia altra denominazione”.

“Purtroppo – aggiunge l’avv. Panunzio- , a nulla sono valsi i tentativi di portare a più miti consigli il Gestore idrico e pertanto non è residuata altra scelta all’utente vessato se non quella dell’azione giudiziaria.

“Stando così le cose-  conclude il Legale-  quella del ricorso alla Magistratura appare, allo stato, l’unica strada percorribile per ottenere giustizia ed evitare che le già salate bollette del servizio idrico siano ulteriormente appesantite da assurde ed ingiustificate pretese di aumenti tariffari illegittimi”.

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