ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA DEL COMUNE DI AGRIGENTO ALL’ATO IDRICO
E’ in corso di notifica, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, l’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del Sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, nella sua qualità di autorità di igiene pubblica, che di seguito si riporta.
“Premesso che in data 30/7/2013 è stata notificata la “richiesta di sequestro preventivo” della Procura della Repubblica del 27/06/2013 (acquisita al protocollo del Comune il 22/07/2013 con il n. 37446), con la quale si chiede l’emissione del decreto di sequestro preventivo “delle aree – del litorale e del mare ad esso antistante – poste in prossimità delle condotte “Padri Vocazionisti” e “P.S.” e delle relative centraline di sollevamento (duecento metri a destra e a sinistra di entrambe le condotte) con relativo divieto di accesso e di balneazione in dette aree”; che in pari data è stato notificato al Comune il “decreto in materia di sequestro preventivo”del Tribunale di Agrigento – Sezione GIP/GUP – del 19/7/2013 (acquisito al protocollo del Comune il 23/7/2013 con il n. 37662) relativo al procedimento penale n. 3625/13 R.G. p.m. n. 2984/13 R.G. gip, con il quale si “ordina il sequestro preventivo delle condotte sottomarine denominate “Padri Vocazionisti” e “PS” e delle relative centraline di sollevamento in Agrigento e nelle aree demaniali marittime antistanti”;
che con ordinanza sindacale n. 73 del 25/07/2013 è stato imposto il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare in questione; che, dalle indagini eseguite dalla Procura della Repubblica di Agrigento, fatte proprie dal GIP con il citato decreto di sequestro preventivo, emerge, senza alcun dubbio, che lo sversamento di liquami in mare sia da ascriversi alla responsabilità della Girgenti Acque S.p.a., il cui legale rappresentante Giuffrida Giuseppe, nato a Gravina di Catania il 07/04/1948, è indagato per i reati contemplati nella richiesta e nel successivo decreto di sequestro preventivo sopra citati; richiamate la propria ordinanza n. 58 del 28/06/2013 con la quale si ordina alla Girgenti Acque S.p.a. di voler procedere ad un pronto avvio di tutti i lavori per la realizzazione delle opere necessarie ad eliminare l’inconveniente ambientale e garantire la salvaguardia della salute pubblica e la balneabilità del litorale di San Leone;
la propria ordinanza n. 68 del 12/07/2013, con la quale si ordina alla Girgenti Acque S.p.a. di provvedere immediatamente all’esecuzione dei lavori di sistemazione del depuratore di Villaggio Mosè al fine di eliminare le accertate problematiche igienico- sanitarie; la propria nota prot. n. 38802 del 31/07/2013 con la quale, ai sensi dell’art. 36 della “Convenzione di gestione del servizio idrico integrato del Consorzio di ambito territoriale ottimale di Agrigento”, stipulata il 26/11/2007 tra il consorzio ATO AG 9 e la Girgenti Acque S.p.a. si è chiesta la provvisoria sostituzione del citato gestore con l’Amministrazione comunale di Agrigento, relativamente al servizio di competenza di questo Comune, a motivo delle gravi inadempienze da parte di detto gestore che hanno compromesso la continuità del servizio, l’igiene e la sicurezza pubblica nel territorio di questo Comune;
verificato che, alla data odierna, il Commissario straordinario dell’ATO idrico AG 9 non ha ancora adottato alcun provvedimento per fronteggiare la gravissima situazione, estremamente pericolosa sotto il profilo della salute pubblica; come conclamato nei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria sopra richiamati;
visti gli articoli 50 del decreto legislativo 267/2000 e 13, comma 2, della legge 833/1978; diffida il Commissario straordinario dell’ATO Idrico AG 9 a provvedere all’adozione degli atti amministrativi finalizzati alla provvisoria sostituzione, ai sensi dell’art. 36 della “Convenzione” del 27/11/2007, del gestore Girgenti Acque S.p.a. con il Comune di Agrigento, per il territorio di questo Ente, entro e non oltre giorni tre dalla notifica della presente; avverte lo stesso Commissario che, in caso di inadempimento alla superiore diffida e messa in mora, notificata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 36, comma 2, della citata “Convenzione”, chiederà alla Regione Siciliana l’attivazione dei poteri sostitutivi e degli interventi necessari affinché, verificate ed accertate le gravi irregolarità ed inadempienze che non consentono la prosecuzione della gestione, si adottino gli atti amministrativi necessari per la consegna a questo Comune del servizio idrico afferente il territorio di questo Ente.”