IL RIESAME SU MARCO CAMPIONE: “NIENTE VANTAGGI”

Dall’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Palermo, in data 24.12.2015, emerge l’assoluta mancanza del nesso causale tra l’accertamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate (poi scaturito in un provvedimento in autotutela emesso dalla stessa) e il presunto vantaggio, che ne sarebbe scaturito nei confronti di Marco Campion, presidente della società “Girgenti Acque S.p.A.”.

Dai fatti e dalle circostanze esaminate, lo stesso Tribunale ritiene “carente il quadro probatorio laddove nello specifico l’Agenzia delle Entrate, nel motivare l’avviso di irrogazione delle sanzioni del 7.10.2013 (data peraltro in cui il direttore Pasquale Leto, non era in servizio presso la Direzione dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento), non ha considerato le obiezioni esposte dalla Società Girgenti Acque con la memoria depositata in data 12 dicembre 2012, ove per l’appunto si contestava la mancanza di motivazione nell’atto di contestazione”.

E’ parere del Tribunale del Riesame il dato oggettivo secondo il quale “l’onere motivazionale in capo alla Agenzia delle Entrate era del tutto mancante e, di conseguenza, l’annullamento in autotutela adottato successivamente appariva corretto e necessario”. Il Tribunale della Libertà, riferendosi in particolar modo alle pronunce giurisprudenziali, ha specificatamente chiarito come ai fini della configurabilità del reato di corruzione è necessario, che l’atto rientri nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene.

Nel caso in questione e nel periodo oggetto dell’ipotesi corruttiva, il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento Pasquale Leto svolgeva le sue funzioni presso la Direzione Regionale di Palermo. Per tutte le motivazioni sopra indicate l’assetto accusatorio relativamente al presunto pactum sceleris – secondo cui il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate accettava la promessa da parte del presidente della Girgenti Acque di assumere a tempo indeterminato la figlia, Francesca Leto (già titolare di contratti a tempo indeterminato di collaborazione continuativa e/o a progetto presso la società Girgenti Acque) in cambio dell’accesso a informazioni riservate e, in particolare per effettuare il citato provvedimento di autotutela non ha trovato, a parere del Tribunale della Libertà, “alcun riscontro probatorio ritenendo piuttosto la tesi d’accusa una mera ipotesi investigativa”.

Per tali ragioni “la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a Campione, così come proposta nell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, non doveva essere applicata”, ragion per cui è stata oggetto di annullamento da parte del Tribunale del Riesame.

Archivio Notizie Corriere di Sciacca