La Corte di Giustizia Tributaria annulla un’iscrizione ipotecaria di € 486.585 di un contribuente saccense - Corriere di Sciacca

La Corte di Giustizia Tributaria annulla un’iscrizione ipotecaria di € 486.585 di un contribuente saccense

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Dall’ispezione ipotecaria emergeva infatti che, nell’agosto del 2023, era stata iscritta un’ipoteca per oltre 486 mila euro a fronte di un presunto credito di circa 243 mila euro, senza che il contribuente avesse mai ricevuto la preventiva comunicazione prevista dalla legge.

SCIACCA- La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento con sentenza n. 1767/2026 ha annullato un’iscrizione ipotecaria di € 486.585,82 eseguita dall’Agente della riscossione su un immobile di proprietà del contribuente, disponendone la cancellazione a cura e spese dell’Agente della riscossione. Il contribuente saccense, assistito e difeso dal commercialista dott. Giuseppe Toto, aveva scoperto l’esistenza dell’ipoteca soltanto nel febbraio 2024, quando, in vista della possibile vendita di un immobile commerciale sito a Sciacca, aveva incaricato un notaio di effettuare le verifiche preliminari presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Dall’ispezione ipotecaria emergeva infatti che, nell’agosto del 2023, era stata iscritta un’ipoteca per oltre 486 mila euro a fronte di un presunto credito di circa 243 mila euro, senza che il contribuente avesse mai ricevuto la preventiva comunicazione prevista dalla legge.
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento, la difesa del contribuente ha contestato, tra gli altri profili, la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, evidenziando come l’Agente della riscossione non avesse fornito alcuna prova idonea a dimostrare che tale atto fosse stato regolarmente portato a conoscenza del destinatario. Nel corso del giudizio, l’Agente della riscossione ha sostenuto di avere tentato la notificazione tramite posta elettronica certificata e, a seguito dell’esito negativo della stessa, di avere attivato una procedura sostitutiva mediante deposito telematico e successiva comunicazione postale.
La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notificazione del preavviso di ipoteca, osservando che non era stata fornita prova dell’avvenuta notifica della comunicazione preventiva né della successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Accogliendo il ricorso, i giudici agrigentini hanno ribadito un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: prima di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, l’Amministrazione finanziaria deve necessariamente instaurare il contraddittorio preventivo mediante la comunicazione prevista dall’art. 77 del DPR n. 602/1973, consentendo al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa. La sentenza assume particolare rilievo perché conferma che l’iscrizione ipotecaria, quale misura fortemente incidente sulla sfera patrimoniale del contribuente, non può essere mantenuta in assenza della rigorosa prova dell’avvenuta comunicazione preventiva. Oltre all’annullamento dell’ipoteca, la Corte ha disposto la cancellazione del vincolo a cura e spese dell’Agente della riscossione e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del contribuente.

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