Bollo auto: 3 anni di mancato pagamento possono portare alla cancellazione d’ufficio del veicolo

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Dal 2028 scadenze legate al mese di immatricolazione, chiarimenti su fermo amministrativo e radiazione: cambia la gestione del tributo, non gli importi.

La tassa automobilistica entra in una fase di riordino amministrativo che punta a ridurre errori, contenziosi e interpretazioni divergenti tra automobilisti ed enti regionali. La mini‑riforma non tocca le tariffe, ma ridisegna il calendario dei pagamenti e chiarisce aspetti rimasti a lungo ambigui. Per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2028 la scadenza diventa unica e personalizzata: primo versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo alla targa, poi rinnovi annuali nello stesso mese. Un modello già sperimentato in alcune regioni e pensato per evitare sovrapposizioni tra passaggi di proprietà, rientri da esenzioni e richieste di rimborso. Nessun cambiamento invece per chi possiede mezzi già circolanti: restano valide le scadenze storiche, con un periodo di convivenza tra vecchio e nuovo sistema che richiederà attenzione alle amministrazioni regionali. La riforma ribadisce inoltre che il fermo amministrativo non esenta dal bollo: il divieto di circolazione non elimina il possesso del veicolo e quindi l’obbligo tributario. Dal 20 febbraio 2026 è però possibile radiare e demolire mezzi inutilizzabili anche se gravati da fermo, interrompendo il maturare del tributo per gli anni successivi. Resta infine la norma più severa: tre anni di mancato pagamento possono portare alla cancellazione d’ufficio del veicolo dal PRA e dall’Archivio nazionale, con conseguenze pesanti per il proprietario.

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