CARTELLE ESATTORIALI 2011-2012 ILLEGITTIME. SECONDO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PALERMO LA SERIT NON ERA LEGITTIMATA A RISCUOTERLE

Dal  2011 le società di riscossione avrebbero dovuto essere completamente pubbliche. In Sicilia non è avvenuto fino al settembre 2012. In quella “finestra temporale” la Serit non era legittimata a riscuotere. Un interessante articolo di Accursio Sabella pubblicato oggi su LiveSicilia.it fa emergere una situazione paradossale.

Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Palermo, che nell’accogliere un ricorso per una cartella da 471mila euro da parte di una nota azienda, ha stanilito per sentenza che la Serit non avrebbe avuto la “qualifica di agente della riscossione”. La sentenza deriva da un ricorso presentato da una grossa società palermitana, difesa dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, che ha eccepito lo “status” della Serit nel momento in cui ha emesso una cartella esattoriale, nei confronti della società, di oltre 471 mila euro.

“Il termine per la presentazione dei ricorsi contro queste cartelle – spiega Dagnino a LiveSicilia.it– è di 60 giorni. Ma se la Commissione tributaria, oltre all’annullabilità della cartella, sulla base delle nostre eccezioni, sancisse l’inesistenza di quelle cartelle, allora ogni cittadino che s’è vista recapitare la cartella stessa, potrebbe presentare ricorso in qualsiasi momento”.

Accursio Sabella nel suo articolo su LiveSicilia.it spiega che la “norma nazionale, infatti, dispone che dal 2006 le società di riscossione debbano essere completamente pubbliche. Fino ad allora, però, in molte realtà, a operare la riscossione erano società private. Nel caso della Sicilia, era la società Montepaschi Serit, che faceva capo alla banca Monte dei Paschi di Siena. La normativa nazionale, però, nel prevedere il passaggio dal “privato” al “pubblico” ha introdotto una norma che garantisse la continuità della riscossione. Insomma, con l’arrivo del 2006 nasce “Serit Sicilia”, una società a partecipazione maggioritaria indiretta della Regione, nella quale la banca Monte dei paschi di Siena manteneva una quota di minoranza. La norma, però, stabilisce un periodo di transizione di cinque anni durante il quale, in pratica, banca poteva restare nel capitale della società di riscossione. Fino, appunto, alla conclusione del periodo di transizione. Che si sarebbe dovuto concludere il 31 dicembre del 2010. A quella data, la banca Monte dei Paschi, avrebbe dovuto lasciare la compagine della società di riscossione che a quel punto sarebbe diventata interamente pubblica”.

Secondo i giudici tributari,nel giudizio, la società di riscossione non ha provato  di avere rispettato i passaggi previsti dalla normativa transitoria .E questa condizione, appunto, secondo i giudici rimane tale fino al primo settembre del 2012, data in cui la Serit Sicilia spa ha acquistato l’attuale denominazione di Riscossione Sicilia spa.

“La struttura societaria – scrive il giudice – pertanto appare conforme ai dettami normativi che regolano la composizione delle società di riscossione e la partecipazione pubblica nelle stesse a partire dal 1 settembre 2012, data successiva a quella di notifica (10 maggio 2012) della cartella esattoriale impugnata”. Per questo, la cartella è stata annullata.

“La Serit Sicilia, – prosegue il giudice – nelle sue controdeduzioni si riservava di ‘produrre la documentazione attestante l’integrale partecipazione pubblica della società di riscossione alla data in cui è stata notificata la cartella di pagamento impugnata’, documentazione mai prodotta”. La Serit non è stata in grado di provare, quindi, di avere assolto alla norma, divenendo completamente pubblica dal primo gennaio 2011. Da allora la Serit non aveva le carte in regola. Almeno fino al settembre del 2012. Le cartelle emesse all’interno di quella finestra temporale, insomma, potrebbero essere in pericolo.

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