IL TAR SALVA L’ECAP DI AGRIGENTO. SOSPESO IL DECRETO DI REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO

L’Assessorato Regionale della Formazione aveva decretato la revoca dei decreti aventi ad oggetto gli accreditamenti in favore dell’Ecap di Agrigento per lo svolgimento nella regione siciliana dell’attività riconosciuta di formazione professionale per le sedi operative.

Tale provvedimento si fondava sull’assunzione di quattro dipendenti in asserita violazione del cd. blocco delle assunzioni disposto dalla legge regionale n. 25 del 2008. Secondo l’Assessorato tali condotte avrebbero configurato “gravi irregolarità nell’applicazione delle norme sul lavoro accertate a seguito di verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici” tali da comportare la sanzione della revoca dell’accreditamento.

L’Ecap di Agrigento ha proposto un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia , con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, contro l’Assessorato Regionale della Formazione per l’annullamento, previa sospensione, del decreto di revoca dell’accreditamento .

In particolare gli avvocati Rubino e Valenza hanno precisato in punto di fatto che le assunzioni erano avvenute nell’ambito di conciliazioni perfezionatesi a seguito di contenziosi instaurati dai dipendenti per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, sottolineando che l’Assessorato era al corrente di tali assunzioni sin dal 2012; e lamentando altresì una pluralità di violazioni di legge e gravi forme di eccesso di potere, anche sotto il profilo della mancata partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo.

Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale della Formazione Professionale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare. Il Tar Sicilia, Palermo, sez. 3, Presidente il Dr. Nicolò Monteleone, Relatore il Cons. Dr.ssa Aurora Lento, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Valenza e ritenendo sussistente il periculum in mora discendente dalla revoca dell’accreditamento in relazione all’attività di formazione espletata dall’ente, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del decreto di revoca , condannando l’Assessorato anche al pagamento delle spese giudiziali inerenti alla fase cautalare, liquidate in euro mille, oltre accessori come per legge.

Pertanto, per effetto della pronunzia cautelare resa dal Tar l’ente di formazione potrà continuare regolarmente l’attività di formazione professionale presso le sedi operative, con salvaguardia dei posti di lavoro, fino alla decisione del merito della controversia, fissata per il giorno 21 novembre 2015.

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