Il CGA conferma il TAR: l’Agenzia delle Entrate ha escluso illegittimamente un candidato disabile
Per i giudici non serve essere disoccupati per tutta la durata del concorso: conta lo status al momento della domanda e dell’assunzione
Una nuova pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa rafforza la tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie protette. Con un’ordinanza del 22 maggio 2026, il CGA ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando integralmente la sentenza con cui il TAR Sicilia aveva accolto il ricorso dell’ingegnere agrigentino G.L., difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto. La vicenda nasce dall’esclusione del candidato dalla graduatoria di un concorso per funzionari, nonostante fosse regolarmente iscritto nelle liste dei disabili disoccupati al momento della domanda e avesse superato l’unica prova scritta. L’Agenzia aveva negato la riserva dei posti perché, durante la lunga procedura, l’ingegnere aveva accettato un incarico precario come docente, perdendo temporaneamente lo status di disoccupato. Secondo l’Amministrazione, il requisito avrebbe dovuto essere mantenuto senza interruzioni fino alla conclusione del concorso, favorendo così l’assunzione di una candidata con punteggio inferiore. Una tesi giudicata infondata sia dal TAR che dal CGA. Il Collegio — presidente Ermanno De Francisco, relatore Giuseppe La Greca — ha ribadito che nessuna norma impone la disoccupazione continuativa: il requisito deve esistere alla presentazione della domanda e al momento dell’immissione in servizio, non durante l’intera e imprevedibile durata della selezione. Il CGA ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese della fase cautelare. La decisione sancisce un principio chiaro: un lavoro temporaneo non può trasformarsi in una penalizzazione per chi appartiene alle categorie protette e aspira a un impiego stabile.





