Cancellati 490 mila euro di debiti ad una coppia di coniugi saccensi
Primo provvedimento di “esdebitazioni dell’incapiente” del Tribunale di Sciacca.
Per la prima volta il Tribunale di Sciacca ha disposto l’esdebitazione dell’incapiente, prevista dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dichiarando inesigibili circa 490.000 euro di debiti. Il provvedimento, emesso con decreto del 3 luglio 2026 dalla giudice Veronica Messana, rappresenta un importante precedente nell’applicazione della disciplina sul sovraindebitamento da parte del Tribunale saccense. La vicenda riguarda una coppia di coniugi. Il marito era titolare di un’impresa familiare, nella quale collaborava anche la moglie. Dopo anni di attività, l’aumento della concorrenza e il sopraggiungere di seri problemi di salute del titolare hanno determinato il progressivo declino dell’impresa, fino alla sua cessazione. Nonostante i coniugi abbiano successivamente trovato altre occupazioni e tentato di onorare i debiti contratti, i redditi percepiti si sono rivelati insufficienti, mentre l’esposizione debitoria continuava ad aumentare, rendendo impossibile soddisfare anche i bisogni essenziali del nucleo familiare. I coniugi si sono quindi rivolti all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “I Diritti del Debitore – Segretariato Sociale Comune di Ribera”. Determinante è stato il lavoro svolto dal Gestore della crisi, le avvocate Vincenza Vella e Liliana Mustacchia, difensori dei ricorrenti, che hanno ricostruito la complessa vicenda e dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione di tale beneficio straordinario. Il Tribunale ha riconosciuto la meritevolezza dei ricorrenti, escludendo colpa grave, malafede o frode, valorizzando anche la ridotta capacità lavorativa dell’ex imprenditore e ritenendo definitivamente compromessa la possibilità di offrire ai creditori qualsiasi utilità, anche futura. Il provvedimento conferma la funzione dell’esdebitazione dell’incapiente quale strumento di solidarietà sociale, volto a consentire al debitore meritevole, irreversibilmente sovraindebitato per cause indipendenti dalla propria volontà, una concreta possibilità di ripartenza, con una nuova prospettiva di vita e di reinserimento economico e sociale. La decisione evidenzia inoltre l’importanza della procedura familiare, che consente ai componenti dello stesso nucleo familiare, quando il sovraindebitamento ha un’origine comune, di affrontare la crisi con un unico procedimento, riducendo tempi e costi rispetto alla presentazione di procedure separate.





