Suicidio in ospedale, la Cassazione conferma assoluzione di medici e infermieri

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La vicenda riguarda il suicidio, avvenuto il 10 dicembre 2015 in ospedale, del paziente De Martino; le indagini erano state svolte dalla P.M. di Sciacca, che si trovava in reparto quel pomeriggio

SCIACCA– La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle parti civili De Martino (difese dall’Avv. Liborio Danna) e ha confermato l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”, ormai quindi divenuta definitiva, degli psichiatri Bivona (difeso dall’Avv. Giovanni Vaccaro) e Speziale (difeso dall’Avv. Aldo Rossi) e degli infermieri Magro, Termini, Vaiana e Gisone, (difesi dall’Avv. Sergio Indelicato). Il fatto è accaduto il 10 dicembre 2015. A suo tempo, il Gip del tribunale di Sciacca aveva chieso il rinvio a giudizio dei medici e infermieri. In primo grado, dopo un lungo dibattimento, durante il quale sono stati sentiti tanti testimoni di accusa e difesa, davanti al giudice Dino Toscano del Tribunale di Sciacca, il PM Gaiatto aveva già chiesto l’assoluzione degli imputati. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 18 dicembre 2023, aveva assolto i sei imputati perché il fatto non sussiste. Le parti civili impugnarono la sentenza di primo grado presso la seconda Sezione della Corte palermitana (Presidente Di Marco, Relatrice Maltese). Corte che con sentenza del 10 ottobre 2025, aveva confermato l’assoluzione, rigettando l’appello. Proposto il ricorso per Cassazione da parte dei congiunti del De Martino, il processo è stato trattato a Roma il 30 giugno. Dopo l’esauriente relazione e la articolata requisitoria del Procuratore Generale (che aveva chiesto il rigetto del ricorso), hanno discusso gli avvocati Danna (insistendo per l’annullamento della decisione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello), Vaccaro, Rossi e Indelicato, chiedendo la pronunzia di inammissibilità o comunque di rigetto del ricorso. Nella tarda serata di ieri, la Quarta Sezione della Suprema Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, condannando la parte proponente alle spese processuali.

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