Conguagli idrici, per Scaduto la delibera Ati è illegittima: “I corrispettivi tariffari non possono mai essere retroattivi”

SCIACCA. Per il Centro studi Alcide De Gasperi, presieduto dall’avvocato Stefano Scaduto, “la recente delibera...

SCIACCA. Per il Centro studi Alcide De Gasperi, presieduto dall’avvocato Stefano Scaduto, “la recente delibera dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, la numero 1 del 16 febbraio scorso, avente per oggetto fatturazione tariffaria a conguaglio, determinazioni in ordine alla decorrenza ed alle modalità dì riscossione, contiene elementi di “illegittimità”.

I motivi, per Stefano Scaduto, risiedono ancora una volta nel fatto che “fa decorrere i conguagli tariffari, stabiliti dalla precedente delibera ATI n. 3 /2020, dal 1 gennaio 2019” e “continua a
violare il principio di legge di irretroattività delle tariffe relative ai corrispettivi idrici, che è principio ormai consolidato in giurisprudenza (fra le numerose pronunce Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 09/09/2008 n° 4301). Il Centro studi Alcide De Gasperi rimarca che “è corretto raccordare l’obbligo di contribuzione per utilizzo delle risorse idriche a partire dalla
data di pubblicazione della delibera sul nuovo regime tariffario, restando esclusa la possibilità di riferirsi a qualunque periodo precedente”.

Per Scaduto, dunque,  la recente delibera dell’Ati (n. 1 del 16.02.2021), ma anche la numero 3 dell’8 giugno 2020,  “presentano identici profili di illegittimità, con danno a tutti gli utenti del servizio idrico di tutti i Comuni facenti parte del Libero Consorzio di Agrigento”.

Il Centro studi presieduto da Scaduto, chiede “l’immediato annullamento”, ritenendo “che imporre conguagli tariffari retroattivi ai cittadini-utenti del Servizio idrico nella ex provincia di Agirgento, oltre ad essere in violazione di legge, rappresenta una vera e propria beffa per gli utenti del servizio, considerato che gli utenti hanno subito e continuano spesso a subire disservizi e disagi per l’inefficienza del Gestore del Servizio idrico, una beffa aggravata dal periodo di grave crisi economica che molti cittadini stanno vivendo a causa della pandemia in corso”.

Scaduto evidenzia che nella delibera dell’Ati del 16 febbraio scorso “si fa riferimento alla necessità di voler venire incontro ai cittadini utenti, ma con riferimento a tale obbligo morale, esiste un solo modo per venire incontro alle esigenze dei cittadini utenti del servizio idrico, in tale periodo di grave crisi economica causato dalla pandemia, ed è il rispetto del principio di legge della irretroattività dei corrispettivi del servizio idrico, i quali possono essere applicati solo per l’avvenire”.

Dunque, per il Centro studi Alcide De Gasperi, il Presidente dell’ATI di Agrigento, Francesca Valenti, “deve convocare immediatamente l’Assemblea territoriale idrica, e provvedere all’immediato annullamento delle delibere n. 1 del 16.02.2021 e n. 3 dell’8.06.2020”.

“Si rispetti la legge. I corrispettivi tariffari del servizio idrico non possono mai essere retroattivi”, conclude.

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