Annullata l’interdittiva antimafia per un’azienda agrigentina: il Tar di Palermo accoglie il ricorso

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I giudici hanno rilevato la violazione del diritto al contraddittorio da parte della Prefettura. L’impresa è stata riammessa all’Albo dei gestori ambientali

Un’impresa ha ottenuto l’annullamento della misura interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Agrigento e della conseguente cancellazione dall’Albo dei gestori ambientali, inizialmente disposta dalla Sezione Regionale siciliana del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. La decisione è stata presa dalla Prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, presieduta da Salvatore Veneziano con estensore Fabrizio Giallombardo, che ha accolto con la sentenza del 23 ottobre 2026 il ricorso presentato dalla società agrigentina, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi. Il provvedimento era stato emesso sulla base delle valutazioni del Gruppo interforze antimafia (Gia), secondo cui la società sarebbe stata esposta al pericolo di infiltrazione a causa dei trascorsi di un familiare dell’amministratore, coinvolto in passato in procedimenti penali. I giudici amministrativi hanno tuttavia ritenuto fondato e assorbente il ricorso, rilevando una palese violazione dell’articolo 92, comma 2-bis, del Codice antimafia. Tale norma impone infatti all’amministrazione di garantire un effettivo contraddittorio prima dell’applicazione della misura, passaggio che non è stato rispettato. La Prefettura aveva omesso di indicare all’azienda, all’interno della comunicazione di avvio del procedimento, alcuni elementi chiave posti poi alla base dell’atto finale. Nello specifico, mancava qualsiasi riferimento all’operazione di polizia “San Calò”, che aveva visto coinvolto il familiare poi assolto dagli addebiti mossi, e alle dichiarazioni di un pentito che già in passato era stato ritenuto del tutto inattendibile. Questa grave incompletezza informativa ha leso le garanzie partecipative dell’impresa, non consentendole di esercitare appieno il proprio diritto di difesa. Di conseguenza, il Tar ha annullato l’interdittiva prefettizia e, per illegittimità derivata, il provvedimento di cancellazione, sancendo così il diritto della società a proseguire regolarmente la propria attività lavorativa.

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