Pubblichiamo il dispositivo del Cga di Palermo che ha rigettato l’appello proposto dal Comune per l’annullamento della sentenza del Tar 2468/2012. Il Corriere di Sciacca, primo a dare notizia, è ancora il primo a pubblicare il dispositivo. L’appello del Comune è privo di “fumus boni juris”, cioè privo di apparenza di buon diritto.
Repubblica Italiana
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia
in sede giurisdizionale composto dai Signori: Pres. Rosanna De Niuctolis, Cons. Antonio Anastasi, Cons. Marco Buricelli, Cons. Pietro Ciani e Cons. Giuseppe Mineo ha pronunciato la presente
ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 27 Marzo 2013.
Visto l’appello proposto da COMUNE DI SCIACCA rappresentato e difeso da: Avv. ANTONINO SERRA con domicilio eletto in Palermo, VIA TRINACRIA 19 presso FRANCESCO RUGGERI
contro MICALIZZI FRANCESCO MICALIZZI GIUSEPPE rappresentati e difesi da: Avv. GIROLAMO RUBINO, con domicilio in Palermo, VIA OBERDAN 5 presso GIROLAMO RUBINO TAMOIL ITALIA SPA rappresentato e difeso dagli avvocati R. Villata e A. Degli Espositi e G. Mazzarella e nei confronti di DIMINO CARMELINA e IACONO QUARANT1NO SALVATORE per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR SICILIA – PALERMO, Sezione Il n. 2468/2012, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI CONCESSIONE EDILIZIA;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello; Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata presentata in via incidentale dalla parte appellante. Visto Fatto di costituzione in giudizio di: TAMOIL Spa MICALIZZI FRANCESCO MICALIZZI GIUSEPPE Udito il relatore Cons. Marco Buricelli e uditi, altresì, per le parti l’avv. F. Puzzello su delega dell’avv. A. Serra, l’avv. G. Rubino e l’avvocato B. Villata.
Ritenuto che a un primo e sommario esame l’appello proposto non appare assistito da consistente “fumus boni juris”; che la domanda cautelare non risulta minimamente motivata e che, in ogni caso, in questa peculiare situazione, nella comparazione degli interessi coinvolti nella presente controversia appare prevalente quello che attiene alla installazione dell’impianto di erogazione di carburante;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale rigetta la domanda cautelare. Condanna l’appellante a rimborsare alle parti appellate le spese della presente fase giudiziale, che si likquidano nella complessiva nella complessiva misura 1.400,00 euro ripartite nella misura di € 700,00 a favore di ciascuna delle parti costituite in appello. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazioni alle parti.
Palermo, 27 marzo 2013