VICENDA STRUTTURA COMMERCIALE “IL CORALLO”: LA CONFCOMMERCIO PRECISA

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, una lettera inviataci dalla locale sezione della Confommercio a firma del presidente Tony Siragusa.  

Caro direttore, ci preme qui di seguito fare alcune precisazioni in merito all’articolo pubblicato nella pagina web del Suo giornale in data 16.09.2011:

A- il “Centro Corallo” non è un Centro Commerciale ma una grande struttura di vendita autorizzata a suo tempo da una Conferenza di Servizi e quindi da un Atto Pubblico;

B- la Procura della Repubblica non ha svolto indagini vere e proprie perché non ritenute opportune, così come spiegato chiaramente dal Magistrato inquirente nella sua richiesta di archiviazione trasmessa al Giudice per le Indagini Preliminari. Il Magistrato, dopo un’attenta lettura dell’esposto presentato dalle Associazioni di Categoria, sostiene che le questioni in esso rilevate ed illustrate abbiano natura e contenuto prettamente amministrativi e che possano trovare un’adeguata soluzione davanti all’Autorità Giudiziaria Amministrativa e non davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria in sede Penale;

C- la cronaca dei fatti è la seguente:
i commercianti ritenevano e continuano fermamente a ritenere illegittima l’apertura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale del “Centro Corallo”. In primis perché, come specificato sopra, non si tratta di un Centro Commerciale, e se comunque lo fosse non potrebbe usufruire di nessuna deroga perché lo stesso non trovasi su importante asse viario con defluenza intercomunale come previsto dalla Legge Regionale 28/1999. Essendo invece una grande struttura di vendita già autorizzata per una superficie di mq. 5040, comprensivi dell’ampliamento del 20% come previsto dalla stessa Legge 28/1999, la stessa Autorizzazione veniva in modo beffardo snaturata e modificata in quattro attività commerciali autonome e fisicamente separate: la prima attività è una grande struttura di vendita di circa mq. 3748 appartenente al settore non alimentare (Center Gross, Bricocasa e Euronics); la seconda attività è una grande struttura di vendita di circa mq. 1157 appartenente al settore alimentare (Supermercato PAM); la terza è un negozio di vicinato di circa mq. 70 appartenente al settore non alimentare (Abbigliamento uomo); la quarta e ultima attività è un negozio di vicinato di circa mq. 61 sempre del settore non alimentare (Abbigliamento donna). Pare che questi due ultimi negozi abbiano chiuso i battenti. Tutto questo emerge chiaramente da tutte le comunicazioni poste in essere da soggetti giuridicamente e fiscalmente autonomi e separati. A tal proposito vogliamo ricordare a chi legge che le norme del Codice Civile, del Codice Tributario e comunitarie al riguardo sono chiare ed univoche.

Tanto era doveroso da parte nostra precisare,  nella consapevolezza che la testata da Lei diretta darà il giusto risalto a quanto appena detto al fine di garantire ai lettori una più completa visione dei fatti.

Sciacca, 19 settembre 2011                                                                                  F.to Tony Siragusa

 

Caro Presidente, il Corriere di Sciacca è lieto produrre dibattito e creare forum. E’ un obiettivo primario insieme a quello di offrire notizie ai nostri lettori. La Confcommercio, del resto, trova nel nostro giornale una vetrina costante per diffondere le atttività dell’associazione di categoria e anche gli interventi che, di volta in volta, Lei ritiene utili per incrementare il dibattito cittadino.

Veniamo ai tre punti da lei precisati.

A) Centro commerciale o grande struttura di vendita non è una grande differenza per le migliaia di cittadini che trovano utili i servizi offerti dal complesso commerciale di via Allende. In questo senso è il “mercato” che sceglie in base alla qualità/prezzo.

B) Su questo punto è Lei stesso a confermare quanto scritto nell’articolo del 16 settembre e per il quale ci ha inviato le precisazioni. Quando si sottopone un esposto al vaglio della Procura della Repubblica, si fa perchè si intende ricorrere al Codice penale. Quando Lei stesso mi conferma che ” le questioni in esso rilevate ed illustrate abbiano natura e contenuto prettamente amministrativi e che possano trovare un’adeguata soluzione davanti all’Autorità Giudiziaria Amministrativa e non davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria in sede Penale” mi dà conferma dell’esattezza della notizia da noi pubblicata. Vieppiù. Lei parla di giudici amministrativi. Se non erro, ad oggi, è stata proprio la magistratura amministrativa (TAR) ad accogliere le ragioni della società “Il Corallo”, emettendo la sentenza di sospensiva della circolare dell’assessorato regionale alle Attività produttive e della diffida del Comune di Sciacca. Quest’ultima, ricordo, è sorta dopo le Vostre legittime lamentele. Ma sono i fatti a dare testimonianza dello svolgimento delle cose. Molto probabilmente, la Vostra lotta non è stata efficacemente supportata sul piano legale.

C) Sulla questione, mi pare, che il Comune abbia inoltrato una richiesta di parere alla Regione, la quale si è servita del suo autorevole Ufficio Legale. La Regione, di conseguenza, ha emanato una circolare che, però, è stata impugnata dalla società Il Corallo che si è rivolta al Tar. L’organo di giustizia amministrativa, dunque, ha accolto le ragioni della ricorrente. Si è in attesa di leggere le motivazioni.

Questi i fatti, con l’ausilio delle carte. Quelle che, in definitiva, contano e che formano la notizia da offrire ai nostri lettori. Oggi, la realtà è che Il Corallo apre nelle giornate di domenica e in quelle festive. Anzi, l’Amministrazione, in una riunione con le Vostre associazioni, ha modificato l’ordinanza n. 109, consentendo a tutti di aprire nelle stesse giornate segnate in rosso sul calendario.

Nel ringraziarLa per l’occasione di dibattito che mi ha offerto, la saluto con affetto. Filippo Cardinale

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