GEOTERMIA, MICHELE MARCIANTE PRESENTA OPPOSIZIONE ALLA REGIONE

La Regione sta compiendo atti illegittimi e va contro legge e decreti a tutela del bacino idrotermale

Michele Marciante, ex sindaco di Sciacca, ha presentato un’opposizione all’autorizzazione alla ricerca geologica su tutto il territorio di Sciacca. Il rischio che venga compromessa la pressione vaporosa è alto. Ma, c’è da stupirsi, la Regione, negli anni, ha emanto leggi e decreti a tutela del bacino idrotermale che equivale a tutto il territorio saccense.

In considerazione dell’alto interesse collettivo che la questione attira, pubblichiamo per intero l’opposizione che Marciante ha inviato alla Regione chiedendo di denegare l’autorizzazione in autotutela. Ecco l’opposizione. Ogni cittadino può inoltrare tale opposizione alla Regione, sottoscrivendola.

Al   Presidente della Regione Siciliana
      On. Raffaele Lombardo
      Palazzo d’Orleans  90100   Palermo
      All’Assessore Regionale all’Energia
      Dr. P. C. Russo
      Via Ugo La Malfa n. 87/89
      90146           Palermo
      All’Assessore Regionale Territorio e Ambiente
      Dr. G. M. Sparma
      Via Ugo La Malfa 169     
      90146          Palermo
      Al Soprintendente ai BB. CC.
      Arch. Pietro Meli
      Via Ugo La Malfa presso Villa Genuardi
      92100 Agrigento

Oggetto: Campo Geotermico di Sciacca.Ricorso e osservazioni in merito alle procedure di istruttoria di ricerca di energia da fonte geotermica e richiesta di revoca in autotutela. 

La Società “K ENERGY s. r.l.” con sede legale in Siracusa, Via del Teatro n. 1,regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Siracusa,ha avanzato istanza in data 25 maggio 2009 prot. 20643 all’Assessore  Regionale per l’Industria, autorità competente al conferimento dei titoli minerari  nell’ambito della Regione Siciliana,con sede in Via Ugo La Malfa n. 87/89,90146 Palermo,perché le venisse accordato ai sensi della L. R. S. n. 14 il permesso di ricerca di risorse geotermiche convenzionalmente denominato “Campo Geotermico di Sciacca” in un’area estesa ha 46.000 pari a km/q 460 che interessa il comune di Bisacquino (pr. Palermo) ed i comuni di Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula,Ribera, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula (pr. Agrigento).
In data 4 giugno 2010 l’Assessorato Regionale dell’Energia (ex Assessorato Industria ) – Dipartimento dell’Energia – Servizio Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia- URIG, U. O. B. – a. 2,ha trasmesso al comune di Sciacca ,prot. 19574 del 14 giugno 2010,  l’avviso relativo all’istanza del permesso di ricerca di risorse geotermiche nell’area di ha 46.000 pari a km/q 460, ricadente nei comuni sopradescritti fra cui quello di Sciacca, , per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Sciacca per venti giorni consecutivi dal 17. 06.2011 allo 07.06.2010, affinchè chiunque potesse prenderne visione ed eventualmente potesse presentare opposizione tramite il Sindaco  –  così recita l’atto trasmesso alla pag. 3, ultimo comma, secondo rigo – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nel suddetto Albo Pretorio.
In data 09 luglio 2010prot. 22527  il Comune di Sciacca trasmetteva all’Assessorato Regionale  all’Energia ,Servizio URIG,l’Avviso di pubblicazione de quo precisando”che per lo stesso non risultano pervenute opposizioni al Protocollo Generale  del Comune e qualora dovessero pervenire si provvederà ad inviarle”.
Nessun cittadino di Sciacca di qualsivoglia livello e ruolo ha preso in esame l’argomento e non ha ritenuto di impugnare, opponendovisi,l’avviso di pubblicazione.
A sua volta nell’estate del 2011 il partito IDV ha presentato interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati al Ministro dell’Ambiente in relazione alla pratica in oggetto di cui non si conoscono gli effetti prodotti successivamente e che qui ed ora si riporta soltanto per la doverosa conoscenza.
Il permesso di ricerca di risorse geotermiche richiesto dalla soc. K Energy di Siracusa investe un territorio di 460 km/q di cui 192 km/ circa ricadono nel territorio di Sciacca,che per la legislazione siciliana comprende tutto il bacino delle Terme di Sciacca e viola alcune leggi regionali e mette in pericolo le finalità e l’esistenza delle Terme di Sciacca.
Infatti le Terme di Sciacca che fino al dopoguerra erano comunali dal 1949 in poi sono entrate nella competenza della Regione Siciliana che  ha adottato alcune leggi e decreti che ne hanno determinato la trasformazione in attività industriale regionale per pubblica utilità.
In tale scelta politica e di Governo ha  trovato applicazione l’art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana ai seguenti commi: comma 1 lettera e) che recita  _ “incremento della produzione ….industriale;valorizzazione, distribuzione, difesa, dei prodotti ….industriali e delle attività commerciali”  –  comma 1 lettera i)“acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale” – comma 1 lettera h)…….,cave, …… – comma 1 lettera s) espropriazione per pubblica utilità.
Infatti le leggi discendenti dallo Statuto sono state applicate,sia pure con diversa forma e procedura, nei confronti del Comune di Sciacca e nei confronti dei privati ,con esproprio per pubblica utilità  (eredi Friscia ed altri), che possedevano gli stabilimenti termali, li gestivano  utilizzando efficacemente per le terapie termali le acque ipotermali ed ipertermali.
Ai privati venne applicato l’esproprio per pubblica utilità;il Comune di Sciacca con  una convenzione con il Governo della Regione Siciliana avrebbe ottenuto per il trasferimento dei propri immobili e delle attività termali un risarcimento economico che sarebbe avvenuto dopo circa un ventennio. 
Il Decreto L. vo Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 20 dic. 1954,che ha istituito l’Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca e di Acireale,all’art. 1 recita quanto segue:”Per il conseguimento degli scopi previsti dal D. L. P. 12 dic. 1949 n. 35  e dal D. L. P 18 apr. 1951 n. 24 ……sono istituite l’Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca e l’Azienda Autonoma delle Terme di Acireale,le quali amministrano, gestiscono e valorizzano rispettivamente i complessi cremo minerali e idrotermominerali esistenti nei bacini delimitati con decreto 9 maggio 1951 n.13844 – “ Il limite della zona idrotermale di Sciacca,……………, è determinato in coincidenza con quello del territorio del Comune di Sciacca;tale limite è segnato con linea continua rossa nell’annesso piano topografico particellare alla scala 1: 40.000. L’area della zona delimitata, misurata graficamente sul disegno planimetrico, risulta di ettari 1.918”.( Si omette il decreto riguardante le Terme di Acireale). Successivamente un Decreto Interassessoriale del 30 maggio 1970 determinava l’area della zona idrotermale di Sciacca in ha. 19.101,2245 in coincidenza con l’estensione del territorio del Comune di Sciacca.
La Legge della Regione Siciliana n.10/99, art.23 che dal 1 gennaio 2006 ha posto in liquidazione l’Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca trasformandola  in Società per Azioni  chiamandola Terme di Sciacca spa e,  con il 100/100 delle azioni in testa alla Regione Siciliana, le ha attribuito all’art. 4 dello Statuto Societario le stesse competenze che aveva l’Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca.    ( vedi legge base sui provvedimenti regionali per le zone idrotermominerali, D. L. vo P. Reg. 12 dic. 1949,art.1 “L’Amministrazione del demanio della Regione è autorizzata ad utilizzare industrialmente le acque del bacino idrotermale di Sciacca scaturenti naturalmente o artificialmente o comunque esistenti nella zona da delimitare a norma dell’art 4 nonché le stufe di S. Calogero sul Monte Kronio”  )Sulle acque, sulle stufe ( fenomeno ipogeo),sul bacino e sui poteri  trasferiti al nuovo soggetto giuridico non è stato cambiato nulla.
Successivamente nell’anno 2010 la Regione Siciliana,su proposta del Governo,avendo riscontrato con atti inoppugnabili  l’impossibilità di continuare la gestione passiva delle Terme di Sciacca spa in regime privatistico poiché,fra l’altro, per il 14 giugno  2010 era fissata presso il Tribunale di Sciacca l’udienza per il fallimento della Spa a seguito di sentenza esecutiva per debiti insoluti nei confronti di una soc. coop. a r. l.,ha votato la Legge  n. 11/2010, art. 21, comma 1,con cui si disponeva la liquidazione della stessa e l’affidamento a soggetti privati  della gestione e della valorizzazione  dell’intero patrimonio cremotermale ed idrominerale esistente nel bacino di Sciacca, compresi lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali,nonché le attività accessorie e complementari, tramite bando di evidenza pubblica. La legge di liquidazione della Spa non ha modificato alcunché sullo sfruttamento industriale  del bacino termale di Sciacca ma ha determinato una futura diversa gestione del patrimonio  idrotermominerale della Regione Siciliana.
In data 26 luglio 2000 l’Assessore Regionale per il Territorio e l’ Ambiente ha emesso Decreto di “Istituzione della riserva naturale Monte San Calogero (Kronio),ricadente nel territorio del comune di Sciacca “. L’art. 3 del Decreto recita “La riserva naturale di cui all’art.1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell’6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale al fine di tutelare il complesso ipogeo costituito da 5 grotte principali, Stufe di San Calogero, Grotta del Lebbroso, Grotta di Mastro,Grotta Cucchiara (labirinto aspirante )e Grotta di Gallo, interessato dalla circolazione di aria e vapori legati a fenomeni termali.
L’allegato 2 al Decreto istitutivo contiene il Regolamento recante le modalità d’uso ed i divieti vigenti nella riserva naturale orientata Monte San Calogero (Kronio).  L’art. 2 per la zona A ha per oggetto i Divieti e il comma 2.1 lettera g) vieta: “ aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive,nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua,cisterne,salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell’ente gestore”; il comma 2.1 lettera f) vieta: “esercitare qualsiasi attività industriale”.
L’art. 4 per la zona B ha per oggetto i Divieti e il comma 4.1 lettera c) vieta: “esercitare qualsiasi attività industriale”; il comma 4.1 lettera e) vieta: danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali,sorgenti.
In tempi diversi e sempre a tutela del bacino delle acque termali di Sciacca e del fenomeno delle Grotte vaporose di San Calogero, esistenti da millenni e citati dai più antichi storici e scrittori che la letteratura ci ha tramandato, dal 1949 ad oggi la Regione Siciliana ed altre Istituzioni sono intervenute a favore di questo straordinario patrimonio  che la natura ha dato a Sciacca e alla Sicilia,  che sempre è stato bene usato dagli ammalati che ne hanno tratto giovamento.
Ora accade che a seguito della Legge Regionale 03/07/2000 n.14 sulla geotermia, l’Assessorato Regionale all’Energia ha dato corso ad una istanza della Soc. K Energy per lo sfruttamento di energia da fonte rinnovabile ovvero per lo sfruttamento della geotermia in un bacino esteso 460 km/q compresa parte dei 192 km/q circa dell’intero territorio di Sciacca.Il quale territorio è vincolato per intero per la tutela delle acque ipertermali,ipotermali e per il fenomeno ipogeo delle Grotte vaporose di San Calogero. Successivamente alla legge del 1949 i vincoli demaniali,industriali,ambientali archeologici, paesistici,ecc., sono stati apposti dai legislatori al bacino idrotermominerale e alle Grotte vaporose di San Calogero affinchè le sorgenti di  acque sulfuree  ipertermali con temperature 54/58 gradi centigradi circa con diversi pozzi e sorgenti, salsobromoiodiche con temperature di 29/32 gradi centigradi, le Grotte/Stufe vaporose di San Calogero con temperatura di 38/40 gradi centigradi , che sono esistite da millenni potessero continuare ad esistere. 
La ricerca di energia da fonte geotermica nell’area prescelta è stata troppo facile per la Società richiedente perché qualunque geologo conosce le potenzialità e le caratteristiche del bacino termale di Sciacca e delle Grotte vaporose di San Calogero. Ma il richiedente non conosce le leggi ed i regolamenti che tutelano il bacino delle Terme di Sciacca perché se li conoscesse avrebbe escluso dal perimetro delle sue ricerche l’area per la quale si ricorre. Oppure spera di superarli. Infatti il fenomeno delle Grotte vaporose di San Calogero e delle acque termali  è stato difeso negli anni ‘50 quando vennero chiuse ben tre cave di inerti di proprietà privata operanti sul versante sud del Monte San Calogero che con i loro prelievi mettevano in pericolo l’esistenza delle stesse in quanto avrebbero potuto danneggiare le pareti della montagna,creare delle fessure, fare diminuire il flusso vaporoso, la sua temperatura e la loro efficacia. Anche le acque termali vennero tutelate,per tema di impoverire il bacino, quando negli anni ’80 vennero chiusi moltissimi pozzi di acqua ipertermale e termale che in contrada Isabella del comune di Sciacca erano stati aperti senza autorizzazione.
Non a caso le numerose spedizioni archeologiche del Cai di Trieste che periodicamente sono scese nelle profonde cavità del Monte Kronio hanno accertato la necessità di controllare la potenza del flusso di aria calda e la temperatura all’interno delle Grotte vaporose. L’Amministrazione delle Terme verso la fine degli anni ’90 scelse di procedere tramite appalto pubblico al  controllo ed al monitoraggio del flusso di aria con impianti moderni. Il tentativo sicuramente necessario e lodevole si incagliò in un contenzioso ancora oggi in fase di procedura civile con l’impresa,i cui lavori non sono stati completati, ma ciò non toglie che la tutela del bene pubblico era e rimane ancora attuale e  necessaria.
Fra sei mesi circa, termine non perentorio, sarà messa a bando di evidenza pubblica la gestione di tutto il patrimonio delle Terme di Sciacca compreso l’uso delle acque e delle stufe vaporose. E se le acque ipertermali dovessero servire per produrre energia e così pure il flusso delle Grotte di San Calogero, come si potrà pubblicare un bando che contiene in sé l’ipotesi verosimile di perdere le materie prime?
Inoltre la Soprintendenza ai Beni culturali della Provincia di Agrigento ha posto in programma per il mese di novembre prossimo un Convegno di Archeologia a Sciacca il cui tema sarà incentrato sul sito del Monte Kronio, con un progetto di studio e valorizzazione delle Grotte,gli aspetti archeologici e naturalistici,a cui parteciperanno studiosi della Preistoria siciliana e peninsulare.
Pertanto mentre il Governo della Regione ha salvato le Terme di Sciacca dal fallimento,ha programmato ed attuato una rigorosa Amministrazione e prepara un tipo di gestione privata diversa dalle esperienze negative del passato; mentre si guarda con Scienza e Storia alla rivalutazione delle Acque e delle Stufe per i superiori fini della valorizzazione di un bene pubblico siciliano, si rischia che l’iniziativa di una Società privata cancelli millenni,secoli,anni ,giorni di storia che ha visto testimoni i Greci,i Romani,gli Arabi ….e gli Italiani. Le risorse delle “Thermae Selinuntinae” e delle Grotte /Stufe del Santo Calogero donde il nome del Monte,sono identiche a quelle che i letterati e gli storici di oltre duemila anni or sono ci hanno descritto. Non perdiamole ora.
Per tutto quanto dedotto e rappresentato nel presente ricorso
                                                                                                  Si chiede
Che  l’on. Presidente della Regione Siciliana e l’Assessore Regionale pro-tempore delegato al ramo dell’Energia,ciascuno per le proprie competenze,vogliano denegare l’autorizzazione al permesso di ricerca di geotermia richiesto dalla soc. K Energy di Siracusa avente ad oggetto  “Campo Geotermico di Sciacca” in un’area estesa ha 46.000 pari a km/q 460 che interessa il comune di Bisacquino (pr. Palermo) ed i comuni di Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula,Ribera, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula (pr. Agrigento), limitatamente all’area interessante parte del Comune di Sciacca pari a Kmq 192 circa costituente l’intero bacino idrotermale di Sciacca comprensivo del fenomeno delle Grotte vaporose di San Calogero perchè l’eventuale autorizzazione  che dovesse essere concessa sarebbe in palese violazione di leggi regionali  di cui sopra,oltre a non tenere in alcuna considerazione l’enorme valore storico- ambientale del sito ove la società autorizzata andrebbe ad operare  con le gravissime conseguenze che chiunque può intuire.

F.to  Dr. Michele Marciante

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