Concorso tecnici di radiologia medica dall’Asp di Agrigento. Parere favorevole Cga dell’istanza cautelare proposta da candidati esclusi

Nel 2022 l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato alla copertura – a tempo indeterminato – di diversi posti vacanti nell’ambito di distinti profili professionali, tra cui n. 7 posti di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, cat. D.

All’esito della prima prova scritta relativa al concorso l’Asp di Agrigento procedeva alla pubblicazione dell’elenco dei candidati non ammessi alla successiva prova pratica.

Conseguentemente, alcuni dei candidati risultati non idonei alla predetta prova scritta, lamentando alcuni vizi afferenti la composizione della Commissione esaminatrice e comportanti la possibile caducazione dell’intera procedura concorsuale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, proponevano un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione esaminatrice.

Più precisamente, i predetti legali rilevavano che fossero state commesse delle irregolarità sostanziali da parte di alcuni componenti della Commissione d’esame, incidenti sull’imparzialità della Commissione d’esame, ovvero non erano state correttamente rese le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità.

In particolare, gli Avv.ti Rubino, Impiduglia e La Loggia deducevano come nel caso di specie: uno dei Commissari, prima di essere nominato quale componente della Commissione esaminatrice, aveva preso parte, con successo, alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di un Comune dell’Agrigentino; ed ancora, che il Presidente della Commissione, successivamente a tale nomina, era stato nominato Assessore in altro Comune dell’Agrigentino.

Dunque, secondo la difesa dei candidati esclusi dal concorso, le nomine di tali Commissari si sarebbero dovute considerare illegittime, poiché la ratio della normativa di riferimento mira a garantire l’imparzialità della pubblica amministrazione dall’influenza politica, vietando che possano essere nominati componenti delle commissioni i soggetti che ricoprono cariche politiche.

Pertanto, gli Avv.ti Rubino, Impiduglia e La Loggia deducevano che, nel caso di specie, stante le evidenziate incompatibilità, la composizione della Commissione esaminatrice si palesava illegittima, con conseguente illegittimità degli atti posti in essere dalla stessa.

Ed ancora, i predetti legali rilevano altresì che i criteri di valutazione fissati dalla Commissione erano stati predisposti dopo che la Commissione d’esame era venuta a conoscenza dei nominativi di tutti i candidati ammessi ad espletare tale concorso; pertanto, avrebbe dovuto considerarsi evidente il rischio di una non completa o non totale garanzia del rispetto del principio di imparzialità dell’agere della Commissione esaminatrice nell’adempimento dei propri doveri.

A seguito della richiesta di parere dell’Ufficio Legale e Legislativo della Presidenza della Regione Siciliana in relazione a tale ricorso, il CGARS, condividendo le censure degli avvocati Rubino, Impiduglia e La Loggia, con parere del 20 maggio 2024, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione della procedura concorsuale.

Pertanto, per l’effetto del predetto parere reso dal CGARS, ormai vincolante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n°63 del 2023, il Presidente della Regione Siciliana dovrà adottare il decreto con cui disporrà la sospensione della predetta procedura concorsuale.