L’avvocato Girolamo Rubino, difensore di Vittorio Sgarbi, precisa che lo scioglimento del Consiglio Comunale di Salemi non ha determinato l’ incandidabilità di quest’ultimo alle elezioni relative al Comune di Cefalù. Ed infatti, ai sensi dell’art. 143 comma 11 del d.lgs 267/00, “gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento … non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo (dal tribunale competente per territorio)”.
“Orbene, con riferimento all’On.le Sgarbi, non solo non è stato adottato un provvedimento definitivo di incandidabilità da parte del tribunale competente per territorio ma addirittura non risulta che sia stato avviato il procedimento volto alla declaratoria di incandidabilità giacchè l’On.le Sgarbi non può essere ritenuto responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del Consiglio Comunale di Salemi.. Appare, pertanto, evidente che l’On.le Sgarbi è certamente candidabile alla carica di sindaco del Comune di Cefalù”.
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