“PATACCO” DEVE LASCIARE IMMEDIATAMENTE LO STAZZONE. LO HA DECISO IL TAR CHE HA RESPINTO IL RICORSO. ECCO L’ORDINANZA DEL TAR
Il locale deve essere rimosso per consentire il prosieguo dei lavori di riqualificazione. Ieri la decisione
Il braccio di ferro tra i titolari del locale “Patacco”, Ignazio e Filippo Puleo, e il Comune culmina con il rigetto del ricorso presentato al Tar di Palermo dalla ditta per ottenere la sospensiva del provvedimento emenato dall’Ente e dal Demanio Marittimo. Il Tar di Palermo ha deciso ieri.
La ditta ha presentato istanza di sospensibùva anche contro il provvedimento del Demanio marittimo.Il Demanio ha sospeso, in maniera temporanea, la concessione per favorire i lavori di riqualificazione della zona.Il Comune ha sospeso temporaneamente la licenza commmerciale.
La questione del contendere sta nei lavori di riqualificazione dello Stazzone. La direzione dei lavori ritiene che se la struttura non verrà rimossa entro breve tempo non potranno essere rispettati i tempi previsti per il completamento, fissati entro novembre 2013. Si potrebbe correre il rischio di vedere sospesi i lavori.
La Regione ha concesso il finanziamento a patto che le opere vengano completate entro il 31 dicembre 2013. IL responsabile unico del procedimento, il tecnico comunale Cosimo Barone, ha riferito al nostro giornale che già diversi tempo fa il Comune aveva proposto al ristoratore un altro sito per agevolare la realizzazione dei lavori.
Indipendentemente dall’esito del ricorso al Tar, la ditta Puccio Ignazio e Filippo, proprietari dell’attività di ristorazione di località Stazzone, avevano affermano al nostro giornale di essere disponibili a smontare le strutture di ristorazione per consentire i lavori ed evitare la perdita del finanziamento”. Ma non mancano di contestare come il Comune e la direzione lavori hanno gestito la vicenda, sostenendo che la loro posizione è assolutamente legittima e nella più assoluta legalità.
Questa l’ordinanza del Tar
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2013, proposto da Puccio Ignazio & Filippo s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Turturici e Sergio Politi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giacomo Di Grado, sito in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, n. 6;
contro
l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente , in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;
nei confronti di
il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Serra ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Ruggeri, sito in Palermo, via Trinacria, n. 19;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
– del provvedimento prot. n. 21073 del 6/5/2013 con il quale l’Assessorato ha sospeso l’efficacia della concessione demaniale marittima n. 384/2012 dal 3/5/2013 al collaudo tecnico dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto del litorale previsto entro il 31/12/2013;
– del verbale di consegna n. 2 del 24/1/2013 con cui si è proceduto alla consegna al Comune di Sciacca della superficie demaniale marittima interessata dai lavori;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive depositate in giudizio dalle parti in vista della trattazione dell’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 il Cons. dott.ssa Federica Cabrini;
Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris atteso che:
– il ricorrente ben conosceva l’esistenza del procedimento di cui trattasi;
– il verbale della conferenza di servizi del 2010 prevedeva che si tenesse conto della concessione demaniale della ditta Puccio, disponendo però che detta condizione potesse essere rivista in sede esecutiva;
– l’area occupata dal ricorrente è interclusa in quella interessata dal progetto di qualificazione di talché non è raggiungibile se non
stralciando ulteriori zone dal piano dei lavori;
– il provvedimento impugnato non è ostativo alla concessione di altra area demaniale marittima all’interno della Località Stazzone non
interessata dai lavori (a seguito delle necessarie valutazioni dell’Amministrazione competente);
– non risulta gravata la determinazione dirigenziale n. 25 del 20/6/2013 con la quale il Comune ha ordinato la sospensione dell’attività e la rimozione delle strutture;
Ritenuto peraltro che nel bilanciamento degli interessi deve essere ritenuto prevalente quello ad evitare la perdita del finanziamento e comunque a garantire la prosecuzione dei lavori;
Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare debba essere respinta;
Ritenuto che le spese e gli onorari del giudizio cautelare possono allo stato attuale compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistral±
Federica Cabrini, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
11 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)