Nel mese di febbraio il comune di Agrigento cessava il rapporto di fornitura di servizio residenziale con un cooperativa sociale raffadalese alla luce di un’informativa prefettizia; esercitato il diritto di accesso agli atti si apprendeva che la prefettura di aArigento riteneva sussistente il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata per effetto di una parentela con un soggetto deceduto da oltre venti anni. Il raffadalese proponeva allora un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per chiedere l’annullamento dell’informativa prefettizia e del provvedimento comunale di cessazione del rapporto di fornitura.
Il Tar Sicilia Palermo, sez. 1, presidente il dr. Filoreto D’agostino, relatore la dr.ssa Aurora Lento, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, secondo cui la parentela con un soggetto deceduto da oltre venti anni non può ritenersi elemento sintomatico di un condizionamento mafioso, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, e condannando il Ministero dell’interno e la prefettura di Agrigento anche al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro millecinquecento, oltre iva e cassa di previdenza forense. Pertanto, per effetto della pronunzia del tar la cooperativa raffadalese potrà continuare a gestire il rapporto di fornitura di servizi residenziali per disabili psichici.
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