Non è punibile per omesso versamento dell’Iva l’imprenditore che non versa l’imposta a causa della crisi finanziaria prodotta dai mancati pagamenti dell’unico cliente, fallito. Lo ha sancito la Cassazione. Con la sentenza n. 40394 del 30 settembre 2014, scrive Italia Oggi, i giudici hanno annullato con rinvio la condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Catania, invitando tutti i giudici d’Italia a decidere, in questi casi, non secondo un principio generale ma secondo le peculiarità del caso. La vicenda riguarda il rappresentate legale di un’impresa che era finito sotto accusa per non aver versato l’Iva. Lui si era difeso sostenendo l’assenza di dolo in quanto non aveva pagato perché il suo unico cliente era fallito e non aveva potuto far altro che inserirsi al passivo.
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