Concorso Agenzia delle Entrate: il TAR dà ragione a un ingegnere agrigentino

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Accolto il ricorso contro l’esclusione dalla graduatoria: “Nessun obbligo di disoccupazione continuativa”. Ordinato l’inserimento tra i vincitori.

La Seconda Sezione del TAR Sicilia ha accolto il ricorso dell’ingegnere G.L., professionista agrigentino difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, annullando l’esclusione dal concorso per funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Il tecnico, iscritto alle liste dei disabili disoccupati ai sensi della Legge 68/99 e risultato idoneo alla prova scritta, era stato escluso dalla riserva dei posti perché, durante l’iter concorsuale, aveva accettato un incarico a tempo determinato come docente precario, perdendo temporaneamente lo status di disoccupato. Secondo l’Amministrazione, il requisito avrebbe dovuto essere mantenuto senza interruzioni per tutta la durata della procedura, favorendo così l’assunzione di una candidata con punteggio inferiore. Il TAR, con sentenza del 3 marzo 2026, ha invece chiarito che né la legge né il bando impongono la continuità dello stato di disoccupazione: il requisito deve sussistere solo al momento della domanda e dell’eventuale assunzione. Pretendere che un candidato rinunci a qualsiasi lavoro, anche temporaneo, per mesi o anni in attesa dell’esito del concorso contrasterebbe con le finalità inclusive della Legge 68/99. Il Collegio ha inoltre rilevato che, se l’Agenzia avesse voluto imporre tale vincolo, avrebbe dovuto indicarlo espressamente nel bando. Con la decisione, il Tribunale ha ordinato l’inserimento dell’ingegnere nella graduatoria dei vincitori per la Sicilia, affermando un principio rilevante: un impiego temporaneo non può trasformarsi in un ostacolo all’accesso a un lavoro stabile per chi appartiene alle categorie protette.