I Comuni italiani che fanno cassa attraverso gli autovelox ora si devono adeguare alle nuove norme. Domani 12 giugno scade infatti il termine entro cui le amministrazioni locali devono adeguarsi alle nuove disposizioni in tema di autovelox introdotte dal decreto del Mit dell’11/04/2024 (GU n. 123 del 28/05/2024), entrato in vigore il 12 giugno 2024, decreto che riconosceva un anno di tempo agli enti locali per conformarsi alle nuove misure. La stretta interesserà diversi aspetti, dalle tipologie di strada su cui installare gli apparecchi di rilevazione della velocità alle distanze minime tra un autovelox e l’altro, passando per i limiti di velocità massimi.
I tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto, e solo se ricorrono una o più delle seguenti condizioni: elevata incidentalità da velocità nel quinquennio precedente; impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata della violazione; velocità dei veicoli in transito mediamente superiore ai limiti consentiti.
Lla distanza minima tra due diversi dispositivi mobili è fissata in 4 km su autostrade; 3 km su strade extraurbane principali; 1 km su strade extraurbane secondarie, locali e itinerari ciclopedonali; 1 km su strade urbane di scorrimento; 500 metri su strade urbane di quartiere e urbane locali. Per le postazioni fisse: 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.
La distanza tra il segnale del limite di velocità e l’autovelox deve essere di almeno: 1 km su strade extraurbane; 200 m su strade urbane di scorrimento; 75 m su altre strade.
La collocazione di autovelox può avvenire: su strade urbane di scorrimento solo se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello previsto per quel tipo di strada (comunque non inferiore a 50 km/h); su strade urbane di quartiere e urbane locali solo se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello previsto per quel tipo di strada (50 km/h); su autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, extraurbane locali solo se il limite di velocità imposto è pari o comunque non inferiore di oltre di 20 km/h rispetto a quello previsto per quel tipo di strada (ad esempio, se su una strada extraurbana il limite previsto dal Codice è normalmente di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori).
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