Ritardo diagnostico: nessuna responsabilità medica imputabile a otorino agrigentino

Gli eredi di un paziente nel frattempo deceduto contestavano la non prescrizione di un esame per accertare la natura di un carcinoma della corda vocale, che ne avrebbe determinato ritardo e peggioramento delle condizioni di salute

Nel settembre 2021, gli eredi del Signor P.A. proponevano innanzi al Tribunale di Gela un procedimento di accertamento tecnico preventivo volto ad accertare, tra l’altro, presunti profili di responsabilità medica a carico del Dott. G.A.G., rinomato otorinolaringoiatra di Agrigento.

In particolare, la condotta medica colposa asseritamente addebitata al medico sarebbe consistita nel non aver prescritto, all’esito della prima ed unica visita di controllo, l’esame bioptico al paziente Signor P.A. al fine di accertare la natura di carcinoma della neoformazione rilevata in corrispondenza della corda vocale, determinando così un ritardo diagnostico che avrebbe causato il peggioramento delle condizioni di salute sino a causarne il decesso.

Il Dott. G.A.G., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa, si è visto costretto a costituirsi nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso nei suoi confronti. I legali incaricati hanno rilevato e dimostrato che la condotta professionale posta in essere dal proprio assistito era stata conforme alle regole ed ai protocolli della scienza medica, non potendo, peraltro, lo stesso essere chiamato a rispondere per colpa, attesa l’interruzione del nesso causale per effetto della volontaria mancata collaborazione da parte del paziente.

Nello specifico, gli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa hanno chiarito che l’esame bioptico non avrebbe potuto essere prescritto durante la prima ed unica visita di controllo effettuata in data 16 gennaio 2018 dal Dott. G.A.G. essendo, all’uopo, necessario procedere ad effettuare preventivamente alcuni esami propedeutici, tra cui la Tomografia Computerizzata. In tal senso, il Dott. G.A.G. – dopo aver effettuato esame percettivo della voce, spettrografia e laringo-stroboscopia laringea in digitale oltre ad anamnesi – aveva correttamente invitato il paziente ad effettuare la Tomografia Computerizzata al collo e mediastino con o senza contrasto, programmando la successiva visita dopo circa 15 giorni. Tuttavia, il paziente non è mai tornato a visita dal Dott. G.A.G..

All’esito dell’istruttoria, il collegio peritale nominato dal Tribunale di Gela, in linea con le argomentazioni difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa, ha accertato che la condotta posta in essere dal Dott. G.A.G. “risulta rispettosa dei doveri di diligenza, prudenza e perizia, appropriata al caso clinico e rispondente alla tempestività richiesta dalle evidenze cliniche riscontrate. La visita specialistica rappresenta il primo passo dell’approccio al paziente con tumore di testa e collo e non può essere sostituita da alcuna indagine strumentale”. Conseguentemente, nessun profilo di responsabilità medica è addebitabile al Dott. G.A.G. per i danni lamentati dagli eredi di P.A., i quali hanno avanzato una richiesta risarcitoria di oltre 2 milioni di euro.