Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento con Ordinanza n. 1005/2015 ha rigettato, con condanna alle spese, il ricorso proposto da 22 lavoratori contrattisti ai quali l’amministrazione, a seguito della delibera N. 64/2015, aveva ridotto l’orario di lavoro da 36 ore a 20 ore settimanali prorogando, però, i contratti a tutto il 2015.
L’adozione del citato atto deliberativo rientrava nel piano di contenimento della spesa che ha investito tutti i settori dell’Azienda compreso il personale a tempo determinato. Pertanto l’Azienda era stata obbligata a rispettare quanto stabilito dall’art. 9 del D.L. 78/2010 che indicava come limite economico, per avvalersi dei contratti di collaborazione ,il non superamento del 50% delle spese sostenute nell’anno 2009.
La stessa Corte dei Conti, con proprio atto, aveva ribadito la legittimità alla riduzione della spesa del personale, nei limiti di quella sostenuta nel 2009, rilevando nel contempo un eccesso di spesa per quanto riguardava il personale a tempo determinato di questa Azienda. In tal senso, in osservanza a quanto ribadito dall’Organo Giurisdizionale di Controllo, l’Azienda, a suo tempo, aveva concordato un piano di rientro della spesa con l’Assessorato alla Salute.
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