Immobile condonabile perché risalente a prima del ’76, il CGA dà torto al Comune
SCIACCA- ibaltando una precedente sentenza del Tar, il Cga di Palermo ha accolto il ricorso presentato da due coniugi di Sciacca. I quali si erano visti negare dal Comune l’istanza di condono edilizio per un immobile situato in località San Marco Arenella. Istanza risalente al 1985 e che l’amministrazione aveva respinto ritenendo che quel fabbricato era stato costruito dopo il 31 dicembre del 1976, in violazione del vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia stabilito con la legge regionale 78 del 1976 per l’appunto. In primo grado il Tar aveva confermato il provvedimento del Comune, ritenendo insufficienti le prove prodotte dai proprietari per dimostrare l’esistenza del fabbricato prima dell’entrata in vigore del vincolo. Pertanto i proprietari, assistiti dall’avvocato Calogero Marino, hanno impugnato la sentenza innanzi al CGA, ribadendo che l’immobile era stato realizzato poco prima dell’entrata in vigore del vincolo di inedificabilità assoluta, e osservando che la prova della preesistenza dell’opera potesse essere fornita non solo con certezza assoluta, ma anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti. Il CGA condividendo le tesi dell’avvocato Marino, ha accolto l’appello, sottolineando il valore delle prove documentali quali aerofotogrammetrie e fotografie. Le quali, anche se non tutte databili con precisione assoluta a prima del 1976, se riferibili a un tempo prossimo e coerente, costituiscono un valido principio di prova.
Secondo il CGA , in tali ipotesi si verifica una inversione dell’onere della prova: la presenza di elementi come perizie giurate, atti di notorietà e rilievi aerofotogrammetrici del 1977 sposta sul Comune l’onere di dimostrare, con elementi altrettanto oggettivi, la posteriorità del manufatto. La sentenza assume particolare rilevanza poiché chiarisce i criteri di valutazione probatoria per i condoni edilizi in Sicilia, evitando che il rigore eccessivo nell’onere della prova gravi ingiustamente sul cittadino a distanza di decenni dalla costruzione. L’importanza del pronunciamento del CGA emerge se si considera la recente decisione della Corte Costituzionale, che ha confermato la validità sin dal 1977 del vincolo di cui all’art. 15 della legge regionale 78/76 rigettandone i dubbi di legittimità. Questa pronuncia potrebbe apre una strada importante per molti altri proprietari di immobili nella zona costiera saccense che si trovano in situazioni analoghe, ristabilendo un equilibrio tra il potere di controllo del Comune e il diritto di difesa del cittadino attraverso l’uso della documentazione storica disponibile. Per effetto di questa decisione, il diniego del Comune è stato annullato e l’Amministrazione dovrà definire la domanda di condono, tenendo conto della verosimile preesistenza dell’immobile al vincolo di inedificabilità.





