Il Tar respinge il ricorso della Sea-Bono. Bando legittimo per l’affidamento alla Teknoservice S.r.l.
Il ricorso presentato dalle ditte Sea e Bono contro il bando pubblicato dal Comune di Sciacca per l’affidamento del servizio raccolta e snaltimento dei rifiuti è stato rigettato dal Tar di Palermo. Il Comune è stato assistito dal proprio legale, Nicola Bellia
SCIACCA- Il Tribunale Amministrativo di Palermo (Seconda sezione) ha rigettato presentato dalla il ricorso dalla ditta Sea Servizi Ecologici Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di capogruppo mandataria del RTI Sea Servizi Ecologici Ambientali S.r.l. – Bono SLP, rappresentata e difesa
dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, contro il Comune di Sciacca, rappresentato dall’avvocato Nicola Bellia, e contro la Teknoservice S.r.l. società che si è aggiudicato l’appalto per un anno per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, assistita dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta e Luna Felici.
Il ricorso era stato presentato per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1.000 del 12.12.2025 del Comune di Sciacca, pubblicata all’albo pretorio in data 15.12.2025, avente ad oggetto: “Impegno definitivo
e aggiudicazione definitiva ed efficace per l’affidamento del “servizio di raccolta dei rsu differenziati e non, compresi quelli assimilati, con il metodo porta a porta, trasporto allo smaltimento ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune di Sciacca, per la durata di 12 mesi, dal 01/01/2026 al 31/12/2026”. Per l’annullamento dell’avviso di appalto definitivamente aggiudicato, pubblicato nella piattaforma; dei verbali di gara della commissione giudicatrice; del bando di gara e della determina dirigenziale n. 626 del 26.08.2025, con cui è stata
indetta la procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento del “servizio di raccolta dei rsu differenziati e non, compresi quelli assimilati, con il metodo porta a porta, trasporto allo smaltimento ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune di Sciacca, per la durata di 12 mesi, dal
01/01/2026 al 31/12/2026. Per l’annullamento del capitolato speciale d’appalto; del disciplinare di gara; del disciplinare tecnico prestazionale; del piano economico finanziario; di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Con verbale n. 2 del 10.11.2025, il RUP ammetteva alla fase di valutazione delle offerte tecniche tutti gli operatori economici partecipanti. In esito alla valutazione delle offerte presentate, la commissione giudicatrice, nel frattempo nominata con determinazione n. 871 del 13.11.2025, con verbale n. 4 del 28.11.2025 aggiudicava l’appalto alla Teknoservice S.r.l. (alla quale la commissione di gara attribuiva punti 69,33 per l’offerta tecnica e punti 20,00 per l’offerta economica, e così in totale punti 89,33). Secondo gradato risultava invece il
raggruppamento temporaneo tra SEA S.r.l. e Bono SLP S.r.l. (al quale venivano invece attribuiti punti 60,64 per l’offerta tecnica e punti 14,49 per l’offerta economica, e così in totale punti 75,13); terzo gradato infine risultava il raggruppamento temporaneo tra Ecolandia S.r.l. e Progitec S.r.l. (al quale venivano invece attribuiti punti 51,94 per l’offerta tecnica e punti 6,67 per l’offerta economica, e così in totale punti 58,61).
Con successiva determinazione n. 1000 del 12.12.2025, il Comune di Sciacca approvava gli atti di gara e dichiarava efficace l’aggiudicazione in precedenza disposta.
Il Tar ha dichiarato, dunque, improcedibile il ricorso incidentale, come integrato con i motivi aggiunti. Inoltre, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in 3.000 euro.





