CGA: la Regione ha agito fuori tempo. Ripristinata l’edificabilità dei terreni a Favara

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa annulla le modifiche regionali al PRG: illegittimo il declassamento a verde attrezzato. Le aree tornano edificabili dopo anni di contenzioso

Il Piano Regolatore Generale di Favara torna al centro dell’attenzione dopo la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha accolto il ricorso dei privati e censurato i ritardi della Regione Siciliana nell’approvazione dello strumento urbanistico. Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, il CGA ha infatti dichiarato tardive e quindi illegittime le modifiche introdotte dall’Assessorato Territorio e Ambiente, restituendo la destinazione edificabile a diverse aree della città. La vicenda risale al febbraio 2015, quando il Commissario ad acta adottò il PRG classificando come zone C3 — dunque edificabili — i terreni situati a est di via Berlinguer e nell’area compresa tra via Progresso e via Mattarella. L’Assessorato regionale, ritenendo il piano “sovradimensionato”, intervenne successivamente declassando quelle stesse aree a V1, cioè verde attrezzato, con un drastico ridimensionamento delle aspettative edificatorie dei proprietari. Contro tale decisione i privati, assistiti dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, hanno presentato ricorso sostenendo che la Regione avesse superato i limiti temporali e funzionali del proprio potere di controllo. Una tesi accolta pienamente dal CGA, che nell’udienza del 16 dicembre 2025 ha ricordato come la legge regionale n. 71/1978 fissi in 540 giorni il termine perentorio entro cui l’Amministrazione può intervenire: un limite ampiamente superato nel caso di Favara. Il verdetto è netto: le modifiche regionali sono state dichiarate illegittime per tardività. Di conseguenza, i terreni oggetto del ricorso perdono la classificazione di “verde attrezzato” e recuperano la destinazione edificabile C3 prevista nel 2015. La decisione rappresenta un importante richiamo al rispetto dei tempi e dei confini del potere amministrativo in Sicilia: il controllo regionale, sottolineano i giudici, non può trasformarsi in una discrezionalità senza limiti.