ASSOLTI GIUSEPPE E BIAGIO BONO DAL REATO PAESAGGISTICO

In base ad un primo capo di imputazione, i Giuseppe e Biagio Bono (il primo titolare di impresa edile) avrebbero realizzato su un terreno di loro proprietà, sito nella c.da Carbone di Sciacca, talune opere consistenti nella recinzione e nel riempimento, copertura e livellamento del lotto senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Agrigento, ritenuta necessaria come area ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (per la vicinanza al vallone foce di mezzo-baiata).

Rispetto al reato paesaggistico il pbblico ministero onostante gli imputati avessero ottenuto l’accertamento in sanatoria di compatibilità paesaggistica da parte della stessa Autorità preposta alla tutela del vincolo, ha chiesto la condanna degli stessi, ritenendo che il provvedimento amministrativo fosse da disapplicare atteso che gli interventi realizzati avrebbero comunque determinato creazione di un corpo volumetrico.

Di diverso avviso la difesa degli imputati – rappresentata dagli avvocati Michele Monteleone e Paola Turturici –, le cui argomentazioni sono state accolte dal Tribunale in composizione monocratica, che ha assolto gli imputati ricollegando effetti estintivi al provvedimento in sanatoria della Soprintendenza.

Gli imputati erano altresì accusati di aver realizzato sul medesimo lotto una discarica abusiva di rifiuti speciali, attraverso il deposito di cumuli di materiale proveniente da attività edile di demolizione.

La Procura di Sciacca, in particolare, nel giugno del 2012, ha disposto il sequestro dell’area, contestando agli imputati il reato di realizzazione di discarica non autorizzata in relazione alla disciplina emergenziale in materia di rifiuti (vigente nel territorio della Regione Sicilia fino al 31 dicembre 2012), che introduce apposite figure delittuose.

Anche in relazione a quest’ultima imputazione, il Tribunale di Sciacca ha aderito alla impostazione difensiva, nella misura in cui i legali hanno sostenuto – durante ed all’esito dell’istruttoria dibattimentale – come non sussistessero i presupposti, fattuali e normativi, per poter ipotizzare il reato di discarica abusiva.

Il Tribunale monocratico ha infatti ritenuto non sussistente il reato di discarica non autorizzata, riqualificando il fatto nella diversa fattispecie base contravvenzionale del deposito irregolare, comminando la sanzione pecuniaria dell’ammenda. Il Tribunale, in conseguenza delle statuizioni adottate, provvederà anche a disporre il dissequestro e la restituzione dell’area agli imputati.

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