Appalto raccolta rifiuti di Sciacca, per il Tar non c’è gravità ed urgenza per sospenderlo e fissa udienza di merito il 27 marzo
Sul servizio raccolta rifiuti incombe il ricorso da parte della Rti Sea Servizi Ecologici Ambientali- Bono Slp, presentato contro il Comune di Sciacca nei confronti della Teknoservice S.r.l Il Tar di Palermo deve decidere sugli atti relativi alla preoroga del servizio e all’appalto milionario vinto dalla ditta torinese
SCIACCA- L’appalto per un anno, in attesa del nuovo Piano Aro, del servizio di raccolta dei rifiuti è sotto il giudizio del Tar di Palermo a seguito del ricorso della RTI Sea Servizi Ecologici Ambientali srl-Bono SLP difesa dall’avvocato Girolamo Rubino, contro il Comune di Sciacca, rappresentato e difeso
dall’avvocato Nicola Bellia, nei confronti della ditta Teknoservice S.r.l., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione Dirigenziale n. 1.000 del 12.12.2025 del Comune di
Sciacca, pubblicata all’Albo Pretorio in data 15.12.2025, avente ad oggetto l’affidamento del
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati e non, compresi quelli assimilati, con il
metodo porta a porta, trasporto allo smaltimento ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune di Sciacca, per la durata di 12 mesi, ad iniziare dall’1 gennaio scorso. L’annullamento è rivolto anche all’avviso di appalto definitivamente aggiudicato, pubblicato nella piattaforma; ai verbali di gara della Commissione Giudicatrice n. 1 del 20.11.2025, n. 2 del 20.11.2025, n. 3 del 24.11.2025 e n. 4 del 28.11.2025; al Bando di gara e della Determina Dirigenziale n. 626 del 26.08.2025; del Capitolato Speciale d’Appalto; del Disciplinare di Gara; Disciplinare Tecnico Prestazionale; del Piano Finanziario. Dunque, una sospensiva e annullamento di tutti gli atti con cui è stata indetta la procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti.
Relatore nella camera di consiglio svoltasi in data odierna è stato il dott. Antonino Scianna, il quale ha ritenuto non è ravvisabile una situazione di estrema gravità ed urgenza che
meriti un intervento cautelare nelle more della definizione della causa nel merito, in
considerazione del possibile subentro della ricorrente nel prosieguo del rapporto. Lo stesso relatore ha ritenuto che le esigenze cautelari della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate, in applicazione degli artt. 120, comma 6, e 119, comma 3, c.p.a. mediante la fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso nel merito. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha fissato fissa per la trattazione di merito l’udienza pubblica per il 27 marzo 2026 prossimo.





