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VICESINDACO, VUOTO ISTITUZIONALE. ECCO PERCHE’

Il nostro giornale ha più volte evidenziato l’anomalia della mancata designazione del vicesindaco. Cosa che, ancora oggi, sulla vicenda persiste un silenzio; un silenzio che scorre come acqua liscia, un silenzio che proviene anche dall’interno dell’istituzione. Un silenzio che contagia anche la politica, specie l’opposizione che sembra in ferie.

Ma entriamo nel nocciolo della questione. Seguitiamo a interessarci della non designazione del vicesindaco poiché rappresenta un vuoto istituzionale. Non è un “capriccio” per ammazzare il tempo nel corso delle giornate afose. La nomina del vicesindaco è un’imposizione di legge incisa nell’articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. Il suo ruolo è essenziale e si realizza quando il sindaco è materialmente assente per una qualsiasi ragione (malattia, ferie, ecc.). La figura del vicesindaco è stata introdotta dell’art. 16, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81. In precedenza le funzioni vicarie del sindaco erano svolte dall’assessore “anziano”.

L’obbligatorietà della nomina del vicesindaco è ribadita anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali, protocollo 0002379 del 16 febbraio 2012. In essa, infatti, si fa specifico riferimento che per “le esigenze di armonizzazione  complessiva  del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell’ente locale comportano è necessario la presenza del vicesindaco per l’esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l’art. 53 assegna a tale figura”. Anche la Legge regionale 7/92 va in tale direzione.

Anche se la normativa non specifica il termine entro cui  debba essere fatta , le norme legislative ed amministrative, nonché la giurisprudenza, stabiliscono  che la nomina del vice sindaco è obbligatoria  in relazione all’esigenza che il primo cittadino possa trovarsi nella necessita di venire sostituite nelle proprie incombenze istituzionali.

Una città complessa e popolosa come Sciacca, dove le emergenze sono all’ordine del giorno, appare assai pleonastico affermare che la delega a vicesindaco ha assoluta priorità e che già si è perso tempo (per una cosa che è banale, visto che la giunta è stata nominata anzitempo). Tanto è vero che l’art. 53 comma 2 recita che “il vicesindaco ed il vicepresidente della Provincia sostituiscono il sindaco e il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo”.

Rimarca il  parere del Consiglio di Stato (Sez.I n.501/2001):  l’esigenza di continuità nell’azione amministrativa dell’ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell’interesse pubblico;  è giocoforza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli assessori. In caso contrario, come già si rilevava nel precedente parere, ad essere limitato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco ma l’ente nel suo insieme, laddove la legge ha manifestamente voluto evitare che l’impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell’attività di governo dell’ente. Tale Deminutio si evita con la traslazione dei poteri sindacali in capo al vicesindaco, nell’ipotesi di circostanze impedienti di carattere oggettivo, e con il commissariamento dell’ente nell’ipotesi di volontarie dimissioni dell’eletto. A ben vedere, proprio il fatto che il Legislatore ha recentemente ritenuto di dover disciplinare con disposizioni derogatorie la sola fattispecie delle dimissioni, conferma implicitamente che nell’altro caso (impedimento oggettivo) il meccanismo della automatica investitura del vicesindaco è stato ritenuto idoneo ad assicurare la piena funzionalità dell’ente, il che depone ulteriormente in favore di una configurazione non restrittiva dei poteri affidati al sostituto.

Né vale il pensiero secondo cui, non essendo nominato ancora con formale atto il vicesindaco, abbia le funzioni l’assessore “anziano”. Tale supplenza può valere quando anche il vicesindaco (già nominato) è impedito o assente. Ma nel caso di Sciacca, come in quello di Santa Margherita (dove ripetiamo, i sindaci sono fratelli) non c’è ancora la nomina formale del vice.

Il Consiglio di Stato è chiarissimo e la mancata nomina del vicesindaco imporrebbe la segnalazione all’assessorato regionale alle Autonomie che dovrebbe diffidare il Sindaco ad adempiere per garantire il governo dell’Ente secondo l’ordine costituito e non con un approccio troppo semplicistico anche nelle questioni giuridiche.

Ecco perché, con costanza, noi del Corriere di Sciacca battiamo sull’argomento. Perché non è una banalità. Attualmente, al Comune c’è un vuoto istituzionale. Molto probabilmente, il segretario generale lo avrà già fatto presente al sindaco. Perché il vuoto istituzionale del quale è interessato il Comune è degno di segnalazione all’assessorato regionale delle Autonomie.

Ecco, dunque, perché per noi non si tratta solo di un distintivo da spillare sulla giacca. Sinceramente, dal new deal ci saremmo aspettati la delega di vicesindaco assegnata in contemporanea con le altre.

Stamattina, o oggi pomeriggio, il sindaco Francesca Valenti nominerà con atto formale l’architetto Giuseppe Neri assessore. Non è stato possibile farlo ieri mattina per problemi “tecnici”. Potrebbe essere anche l’occasione per chiudere il cerchio e assegnare la delega di vice sindaco a chi è il probabile destinatario, Filippo Bellanca. Ogni ulteriore perdita di tempo non trova giustificazione  e alimenta pensieri che possono indicare la persistenza di problemi all’interno della coalizione.

Filippo Cardinale

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