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Scioglimento consiglio comunale: del diritto non v’è certezza. Il Tar di Catania (sentenza di ieri) di parere opposto a quello di Palermo

SCIACCA.  Del doman non v’è certezza, scriveva nella Canzona di Bacco Lorenzo de’ Medici. Era il 1490 in occasione del carnevale. E Sciacca è città del carnevale. Alla luce di tre sentenze del Tar Sicilia, 2 di quello di Catania e 1 di quello di Palermo, vien da dire a voce alta: del diritto non v’è certezza.

Sulla stessa materia del contendere, cioè lo scioglimento del Consiglio comunale per la bocciatura del rendiconto di gestione, due tribunali amministrativi, appunto quello di Catania e quello di Palermo, sentenziano in modo diverso. Il Tar di Catania sancisce per ben due volte il vuoto normativo specifico sul tema di rendiconto di gestione (caso Mascali e Siracusa), mentre il Tar di Palermo sentenzia il contrario e non considera la specificità della Regione Siciliana, in quanto Regione a Statuto Speciale, nell’autonomia legislativa sugli Enti Locali.

L’ultima sentenza del Tar di Catania, pubblicata ieri 15 febbraio, n. 00496/2021, ribadisce che “la Sezione, tuttavia, ha già evidenziato che, contrariamente a quanto previsto a livello nazionale, in Sicilia la comminatoria di scioglimento del Consiglio comunale, a fronte di mancata approvazione del conto consuntivo, non è, allo stato, prevista; né è applicabile la disciplina nazionale poiché non richiamata con una espressa disposizione legislativa regionale: si tratta di previsioni (quanto all’art 227 limitatamente al comma 2-bis) che investono il tema del funzionamento degli organi e i corrispondenti interventi sostitutivi che, in ambito regionale siciliano, sono sottratti alla legislazione statale”.

Per gli addetti ai lavori e per qualche “giurista che si ritiene detentrice della Verità”, si consiglia la lettura della sentenza sopra citata.

A noi la vicenda appare di una gravità inaudita. Due sentenze del Tar di Catania sostengono esplicitamente la carenza di potere della regione Siciliana nell’attivare la procedura di scioglimento del Consiglio comunale in caso di mancata approvazione del rendiconto, carenza di potere non solo già evidenziata dal parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, il 3 dicembre scorso, ma anche dalla legge approvata dall’Assemblea regionale pochi giorni fa.

Dunque, abbiamo due sentenze del Tar di Catania, un parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, una legge approvata per riempire il vuoto. Di contro, una sentenza del Tar di Palermo che non si fa carico della questione.

La Sicilia non solo è un’isola distaccata dallo stivale, ma essa stessa è divisa in due parti. Una parte, Catania, dove il Tar sancisce che il rendiconto bocciato non genera lo scioglimento del Consiglio comunale, l’altra parte, quella occidentale con il Tar di Palermo che sentenzia l’opposto.

Di fronte a tale paradosso, il cittadino avverte appieno che la bilancia della giustizia necessita di una profonda manutenzione. Sciacca, sfortunatamente, è collocata nella parte occidentale. In verità, sia Sciacca, che Mascali e Siracusa, scottano l’assurdità di una legge che in Sicilia non c’è.

Il resto, è un salto pindarico compiuto a Palermo che fa un torto alla democrazia saccense. Un salto che colpisce nel cuore il sistema democratico e la volontà degli elettori.

Filippo Cardinale

LA SENTENZA DI IERI DEL TAR DI CATANIA: SENTENZA TAR CATANIA 15 FEB 2021           (Suggerimento: dalle pagine 26 a 34 il cuore della sostanza del vuoto normativo)

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