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PIANO REGOLATORE, PUBBLICAZIONE DEI “SUB-PROCEDIMENTI”: LA CIRCOLARE DELLA REGIONE DA’ RAGIONE ALL’ASSESSORE BIVONA

Sulla questione relativa all’obbligo  di pubblicazione degli atti di pianificazione sancito dall’articolo 39, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n.33/2013, la circolare n. 1/2015 dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente dà ragione a quanto sostenuto dall’assessore all’Urbanistica del Comune di Sciacca, avvocato Ignazio Bivona ( L’assessore Bivona spesso subisce attacchi perchè avvocato e non urbanista, ma la conoscenza della materia giuridica ha testimoniato che la delega abbisogna della competenza in campo delle norme e della giurisprudenza). “Abbiamo proceduto nel rispetto assoluto delle norme della trasparenza, ma anche a tutela delle prerogative a salvaguardia degli interessi collettivi”, dichiara Ignazio Bivona.

In particolare, la circolare chiarisce che “non possa trovare applicazione nei confronti di “sub-procedimenti” di natura ricognitiva o consultiva, propedeutici all’emissione del provvedimento di adozione, ove tali procedimenti intermedi non prevedano espressamente attività interlocutoria nei confronti dei cittadini e/o di altre amministrazioni concorrenti al procedimento”.

Il tutto perchè “la conoscenza da parte dei privati, o soggetti comunque interessati, delle scelte di pianificazione operate dai redattori dello strumento urbanistico o della proposta di variante, attraverso la pubblicazione sul sito degli “schemi di provvedimento” e dei relativi elaborati tecnici, ed in particolare delle destinazioni a scopi pubblici di determinare aree,  potrebbe vanificare l’efficacia delle misure di salvaguardia i cui effetti come è noto vengono prodotti soltanto con la pubblicazione della delibera consiliare di adozione dell’atto di pianificazione, con gravi ripercussioni sull’assetto del territorio e l’innesco di possibili processi speculativi, oltre che accentuare il ricorso al contenzioso”.

Questa la circolare integrale.

REGIONE SICILIA- ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

CIRCOLARE N. 1/2015 OGGETTO: Applicazione dell’art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 agli atti di pianificazione e governo del territorio. Direttiva.

Al COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA LORO SEDI

e. p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE PALERMO Responsabile procedimento

ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ROMA

AI DIPARTIMENTI REGIONALI PALERMO

ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE PALERMO

ALLA CORTE DEI CONTI PALERMO AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA – SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA -2

Sono state sollevate perplessità da parte degli Enti Locali titolari dell’attività di pianifica¬zione e governo del territorio, in merito al presunto conflitto della recente disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dall’art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con le disposizioni regionali in materia urbanistica (articoli 3 e 19 della legge regionale 27.12.1978, n. 71) che prevedono la pubblicazione “non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione” (art. 3), ai fini dell’efficacia delle “misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche, e alla legge regionale 5 agosto 1958, n. 22 …” (art. 19, 30 comma), i cui effetti sul rilascio dei titoli abilitativi sono oggi richiamati dall’art. 12 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” in virtù del rinvio “dinamico” operato dallo stesso articolo 19.

Quanto precede, anche alla luce della direttiva diramata dal Servizio 5 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale con nota prot. n. 137985 del 21 ottobre 2013, la quale ha espressamente rinviato alle indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”, relativa agli ambiti soggettivi di applicazione degli obblighi (- errata corrige settembre 2013, lett. f – Enti destinatari: Comuni).

In particolare, a questo ufficio è stato chiesto di fornire chiarimenti in merito all’obbligo di pubblicazione degli atti di pianificazione sancito dall’articolo 39, comma 1, lett. a) e b) del citato decreto legislativo n. 33/2013, ed in particolare il disposto secondo il quale sono sottoposti all’obbligo di pubblicazione:

I. gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione;

2. le delibere di adozione e approvazione;

3. i relativi allegati tecnici.

Al riguardo giova preliminarmente evidenziare come fondamento ispiratore delle disposizioni contenute nel d.leg.vo n. 33/2013 sia quello di assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei procedimenti amministrativi, sancita dal principio ineludibile della trasparenza dell’azione amministrativa la cui conoscenza, salva la garanzia di legge per la protezione dei dati personali, non può confliggere in alcun modo con gli interessi della collettività.

Con particolare riguardo all’art. 39 in argomento, non si ravvisano a giudizio di questa Amministrazione elementi che possano far dubitare sulle competenze e responsabilità dirette dei soggetti interessati a vario titolo dall’attività di pianificazione e governo del territorio, circa gli obblighi di pubblicità in capo all’Amministrazione pubblica in senso lato, e all’Ente Locale in parti¬colare, affinché venga assicurata la partecipazione del cittadino nelle varie fasi del procedimento.

Per quanto attiene alla esplicita previsione della lettera b) del comma i del citato art. 39, appare opportuno rilevare come la norma assuma rilevanza di portata generale con riguardo agli atti conclusivi di procedimenti, anche intermedi, mentre si ritiene non possa trovare applicazione nei confronti di “sub-procedimenti” di natura ricognitiva o consultiva, propedeutici all’emissione del provvedimento di adozione, ove tali procedimenti intermedi non prevedano espressamente attività interlocutoria nei confronti dei cittadini e/o di altre amministrazioni concorrenti al procedimento.

Quanto precede, anche nella considerazione che la conoscenza da parte dei privati, o soggetti comunque interessati, delle scelte di pianificazione operate dai redattori dello strumento urbanistico o della proposta di variante, attraverso la pubblicazione sul sito degli “schemi di provvedimento” e dei relativi elaborati tecnici, ed in particolare delle destinazioni a scopi pubblici di determinare aree,  potrebbe vanificare l’efficacia delle misure di salvaguardia i cui effetti come è noto vengono prodotti soltanto con la pubblicazione della delibera consiliare di adozione dell’atto di pianificazione, con gravi ripercussioni sull’assetto del territorio e l’innesco di possibili processi speculativi, oltre che accentuare il ricorso al contenzioso.

Anche nell’ambito di applicazione degli arti. 3 e 19 della legge regionale n. 71/78 non si ravvisano elementi di conflitto con il dettato normativo del citato art. 39 che, semmai, rende giustizia alla previsione del legislatore regionale con riguardo alla trasparenza e pubblicità dei procedimenti dagli stessi articoli richiamati, essendo garantita la partecipazione attiva al procedimento da parte del cittadino mediante la presentazione di osservazioni e/o opposizioni agli atti di pianificazione adottati dal Consiglio Comunale, nei termini e con le procedure stabilite dallo stesso articolo 3.

Tra l’altro, occorre sottolineare come l’art. 39 del d.leg.vo n. 33/2013, alla lettera b) del comma 10 riporta testualmente “… sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici “.

La distinzione tra adozione e approvazione è chiara e il testo riporta l’obbligo, relativamente all’adozione, come già detto atto endoprocedirnentale, di pubblicare “la delibera di adozione o approvazione “.

Da quanto sopra evidenziato, ne consegue che, con riguardo alle fasi procedimentali di competenza dell’Ente Locale, ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa e secondo le procedure e nei termini di cui all’art. 35 del d.leg.vo n. 33/2013, la proposta di trasformazione urbanistica e ogni atto intermedio oggetto di determinazioni consiliari (direttive generali, schema di massima, proposta di adozione e controdeduzioni) dovrà essere inoltrato con la relativa documentazione all’ufficio comunale competente per la pubblicazione nel sito istituzionale all’atto dell’adozione da parte del Consiglio Comunale (- il cui deliberato produrrà i suoi effetti anch’esso con la sua successiva pubblicazione), al fine di consentire al cittadino la partecipazione al procedimento nelle forme e modi che la stessa legge regionale n. 71 del 1978 ha stabilito, in vigenza delle misure di salvaguardia previste dalla citata legge 3.11.1952, n. 1902 e successive modifiche. Ciò, anche in conformità al 40 comma dell’art. 39 in argomento che ha espressamente fatte salve “le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale “.

La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale di questo Assessorato e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Il Dirigente Generale Ing. Salvatore Giglione firmato

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