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Emergenza epidemiologica a Ribera, nuove misure restrittive. Il rosso è “rafforzato”

RIBERA. Lo avevamo scritto giorni fa che a Ribera era necessario l’applicazione di misure anti contagio più restrittive. Qualcuno, più per affetto politico che per ragione, accusò risentimento perché usammo un paragone che si usa solitamente quando il rimedio arriva tardi.

Il sindaco di Ribera ha emesso ordinanza (n. 32 del 12 aprile) per ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid. 

Queste, in aggiunta a quelle che erano già in vigore:

a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine,
consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
b) il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
c) di limitare l’accesso alle attività non sospese ad un solo componente il nucleo familiare e per una sola volta durante la giornata ad eccezione di comprovata necessità o per ragioni di salute;d) le attività commerciali al dettaglio di cui all’ allegato 23 non sospese si svolgono, comunque, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita.
Per tutte le attività non sospese è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite;
e) è vietato l’uso dell’autovettura con persone non conviventi tranne che per motivi di lavoro o necessità da comprovare. In tali casi devono essere rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al
massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina;
f) che l’attività di asporto dei servizi di ristorazione consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), sia svolta dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti;
g) il divieto ai residenti nel Comune di Ribera di spostarsi nel territorio comunale per raggiungere le cosidette “seconde case” salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza. È, in particolare, consentito raggiungere le seconde case, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;
h) sono vietati gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute;
i) lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è sempre consentito ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti residenti nello stesso immobile. La necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente
accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste;
l) il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina;
m) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
n) il divieto di stazionamento tra persone non conviventi, se non per ragioni di necessità o lavoro, in tutti i luoghi pubblici della città ivi comprese le località di Seccagrande, Borgo Bonsignore e Piana Grande. o) l’attività motoria all’aperto (passeggiate) è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità
della propria abitazione.
p) il divieto di effettuare feste di natura privata, sia svolte presso abitazioni sia presso luoghi aperti al pubblico;
q) la sospensione del Mercato settimanale, previsto nella giornata del giovedì ed ubicato nell’area compresa tra la p.za Matteotti e la Via Agrigento con esclusione dei rivenditori di generi alimentari di prodotti agricoli e florovivaistici;
r) il divieto per tutti commercianti ambulanti su aree pubbliche, non residenti nella città di Ribera, di accedere e sostare sul territorio comunale con i propri mezzi;
s) è consentita la partecipazione alle funzioni funebri e all’accompagnamento del feretro all’ultima dimora solo agli stretti congiunti, parenti ed amici, in misura non superiore a 30 persone ed al personale addetto alle imprese funebri. E’ assolutamente vietato porgere le condoglianze in qualsiasi luogo chiuso o aperto. Si raccomanda, inoltre, di evitare le visite di lutto a casa;
t) la sospensione di ogni attività degli uffici comunali con osservanza delle direttive ministeriali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
u) nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
v) resta consentita, anche nei giorni festivi, la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto nei termini di cui alla precedente lett. f) , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto, anche nei giorni festivi, è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. s). Per le attività per le quali è consentita l’attività di asporto sono assolutamente vietati gli assembramenti e il consumo in prossimità dei locali.

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona
rossa.

Ordinanza sindacale n. 32 del 12.04.2021

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