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CORTE DEI CONTI ANNULLA FERMO BUONUSCITA A FUNZIONARIO AGENZIA ENTRATE

Il signor V.T. , funzionario dell’Agenzia delle Entrate, di 66 anni di Grotte,  potrà percepire dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Gestione Dipendenti Pubblici I.N.P.S, le somme oggetto del fermo amministrativo a causa di un processo penale in cui era coinvolto con altri soggetti. L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle risultanze emerse nell’ambito del giudizio penale che aveva visto coinvolto applicava a V.T. la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art. 67, lett. d) del vigente C.C.N.L. di comparto.
Successivamente, la stessa Agenzia delle Entrate disponeva il fermo amministrativo su di un quinto dell’importo netto complessivamente dovuto a titolo di indennità di buonuscita erogata dalla Gestione Dipendenti Pubblici dell’I.N.P.S. e su di un quinto dell’indennità aggiuntiva di fine servizio erogata dal Servizio Finanze del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ragione della cessazione del proprio rapporto di lavoro con il dipendente V.T., a seguito del licenziamento dalla stessa intimato.
Avverso i suddetti provvedimenti, l’ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate proponeva un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, innanzi alla Corte dei Conti di Palermo – Sezione Giurisdizionale.
In particolare, gli Avvocati Rubino e Airò deducevano diversi profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, tra cui il difetto dei presupposti per l’impignorabilità delle somme disponibili presso enti pubblici, quali l’I.N.P.S. ed il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diversi dallo Stato.  Invero, ai fini dell’applicazione del fermo amministrativo, l’I.N.P.S. ed il  Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze non possono essere ritenute Amministrazioni dello Stato.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Airò, accoglieva il ricorso di V.T., affermando che “il fermo costituisce una misura eccezionale e la norma deve essere sottoposta ad un’interpretazione rigorosa” con esclusione degli enti previdenziali.
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