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Conguagli idrici, per Scaduto la delibera Ati è illegittima: “I corrispettivi tariffari non possono mai essere retroattivi”

SCIACCA. Per il Centro studi Alcide De Gasperi, presieduto dall’avvocato Stefano Scaduto, “la recente delibera dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, la numero 1 del 16 febbraio scorso, avente per oggetto fatturazione tariffaria a conguaglio, determinazioni in ordine alla decorrenza ed alle modalità dì riscossione, contiene elementi di “illegittimità”.

I motivi, per Stefano Scaduto, risiedono ancora una volta nel fatto che “fa decorrere i conguagli tariffari, stabiliti dalla precedente delibera ATI n. 3 /2020, dal 1 gennaio 2019” e “continua a
violare il principio di legge di irretroattività delle tariffe relative ai corrispettivi idrici, che è principio ormai consolidato in giurisprudenza (fra le numerose pronunce Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 09/09/2008 n° 4301). Il Centro studi Alcide De Gasperi rimarca che “è corretto raccordare l’obbligo di contribuzione per utilizzo delle risorse idriche a partire dalla
data di pubblicazione della delibera sul nuovo regime tariffario, restando esclusa la possibilità di riferirsi a qualunque periodo precedente”.

Per Scaduto, dunque,  la recente delibera dell’Ati (n. 1 del 16.02.2021), ma anche la numero 3 dell’8 giugno 2020,  “presentano identici profili di illegittimità, con danno a tutti gli utenti del servizio idrico di tutti i Comuni facenti parte del Libero Consorzio di Agrigento”.

Il Centro studi presieduto da Scaduto, chiede “l’immediato annullamento”, ritenendo “che imporre conguagli tariffari retroattivi ai cittadini-utenti del Servizio idrico nella ex provincia di Agirgento, oltre ad essere in violazione di legge, rappresenta una vera e propria beffa per gli utenti del servizio, considerato che gli utenti hanno subito e continuano spesso a subire disservizi e disagi per l’inefficienza del Gestore del Servizio idrico, una beffa aggravata dal periodo di grave crisi economica che molti cittadini stanno vivendo a causa della pandemia in corso”.

Scaduto evidenzia che nella delibera dell’Ati del 16 febbraio scorso “si fa riferimento alla necessità di voler venire incontro ai cittadini utenti, ma con riferimento a tale obbligo morale, esiste un solo modo per venire incontro alle esigenze dei cittadini utenti del servizio idrico, in tale periodo di grave crisi economica causato dalla pandemia, ed è il rispetto del principio di legge della irretroattività dei corrispettivi del servizio idrico, i quali possono essere applicati solo per l’avvenire”.

Dunque, per il Centro studi Alcide De Gasperi, il Presidente dell’ATI di Agrigento, Francesca Valenti, “deve convocare immediatamente l’Assemblea territoriale idrica, e provvedere all’immediato annullamento delle delibere n. 1 del 16.02.2021 e n. 3 dell’8.06.2020”.

“Si rispetti la legge. I corrispettivi tariffari del servizio idrico non possono mai essere retroattivi”, conclude.

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