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ATI, SARA’ L’UFFICIO TECNICO AD ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’ DELLA VERIFICA DELL’ART. 147

Una nuova proposta di delibera è stata approvata stasera dall’assemblea dei soci dell’ATI. La sostanza saliente è che tutta la responsabilità, amministrativa e penale, sarà in capo all’Ufficio tecnico dell’ATI. I sindaci non dovranno approvare, dunque, alcun documento che attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 147 del D.lgs 196/2003. Requisiti rigidissimi.

Altra novità importante, contenuta nella nuova delibera approvata, è che anche i Comuni non consegnatari delle reti al gestore dovranno non solo mettere a disposizione della nascitura società consortile le fonti, detratta la quantità che serve per i propri cittadini, ma dovranno applicare la tariffa a consumo in linea con tutto l’Ambito provinciale agrigentino e non più forfettaria.

Per quanto riguarda , invece, i Comuni non consegnatari, saranno riesaminate tutte le 17 istanze. Ma voci di corridoio già preavvisano che al gruppo degli otto Comuni verrà riconosciuto il beneficio. E in merito alla proroga dei 18 mesi per consentire di “adeguarsi”, tutta la responsabilità della proroga cadrà sulle teste dei tecnici che esiteranno le richieste.

Sull’argomento c’è un’acceso dibattito, ma anche denunce alle autorità di rilievo del Capoluogo agrigentino. Nessuna norma esisterebbe a sostegno di una proroga. Una lunga lettera-denuncia del centro studi Alcide De Gasperi e dell’associazione Titano, rimarca la pura interpretazione del Ministero dell’Ambiente col parere  n. 7069 del 18.04.2016. In buona sostanza,  i requisiti per il riconoscimento delle gestioni comunali autonome devono essere posseduti dai Comuni, che richiedono di poter gestire autonomamente il servizio idrico integrato, “al momento della presentazione della loro istanza di riconoscimento,  ed in ogni caso al momento della delibera di  riconoscimento della sussistenza o meno dei detti requisiti, senza possibilità per l’Ati idrica di consentire il verificarsi della loro sussistenza, ad un momento successivo rispetto alla delibera di riconoscimento delle gestioni comunali autonome, e ciò sulla base di prescrizioni e/ o condizioni che non sono affatto previste dall’art. 147 comma 2 bis, d.lvo 152/2006″.

Filippo Cardinale

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