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Acqua, il caos infinito: si dimette il commissario prefettizio Dell’Aira. Doppia faccia della gestione: commissariale e giudiziale

AGRIGENTO. Acque agitate nella Gestione commissariale della Girgenti Acque. Si dimette il commissario prefettizio Giuseppe M- Dell’Aira. La lettera di dimissione è datata ieri ed è stata inviata al Prefetto di Agrigento, al Procuratore Capo della Repubblica di Agrigento, al Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Agrigento, al commissario prefettizio Gervasio Venuti, al Presidente dell’Ati Ag9, al Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti.

Le dimissioni hanno decorrenza da domani, 15 maggio. L’ex società Girgenti Acque è così “gestita” dal commissariamento prefettizio e dal commissariamento giudiziale. In buona sostanza, la società idrica ha una gestione commissariale prefettizia che a sua volta è gestita da una gestione giudiziale.

Il dottore dell’Aira rappresenta una duplice motivazione delle dimissioni, ma non nasconde “il singolare, e a mio avviso illegittimo, “commissariamento” dei Commissari prefettizi ad opera del Commissario giudiziale, che rivendica poteri in contrasto con l’ormai consolidata giurisprudenza di merito dei Tribunali, non solo agrigentini, sulla netta autonomia – per genesi, causa giuridica, imputazione ed effetti – tra l’azione della Gestione prefettizia e quella effettivamente riferibile all’insolvente (già nel Novembre 2018 e per oltre 90 milioni di Euro!) Girgenti Acque s.p.a., in “collegamento” con la s.r.l. Hydortechne”.

Dell’Aira, uomo integerrimo e magistrato, ricorda che “tutti gli impegni assunti con la nomina sono stati rispettati, garantendo senza aggravi d’oneri (e anzi riducendo i costi “non efficientabili” e destinando i risparmi da spesa improduttiva all’acquisto di maggior quantità d’acqua da distribuire all’utenza) un miglioramento della qualità del servizio, mantenendo integralmente i livelli occupazionali già in essere, ancorchè in precedenza incisi da illegittime procedure di licenziamento collettivo avviate dal concessionario e sanzionate di nullità dal Giudice del Lavoro, nonchè assicurando destinazione adeguata alle risorse pubbliche, variamente coinvolte nel processo gestorio di quei servizi pubblici essenziali”.

Dell’Aira vanta una professionalità dedicata ” per molti decenni alla difesa tecnica in giudizio delle più diverse amministrazioni, oltre che alla formazione post universitaria in diritto amministrativo e pubblico presso diverse scuole accreditate che me ne hanno consentito l’espletamento, non possa condividere modalità, illegittime e sviluppi che l’incarico a me conferito sta subendo.

Dell’Aira rimarca “che i soggetti investiti di quel munus publicum non possano e non debbano sottostare a disposizioni che presuppongono il condizionamento delle loro scelte esclusive ed autonome, da ispirare al solo fine pubblico, “alla vigilanza” di un Commissario con funzioni e ruolo totalmente diversi, sia per investitura che per competenza “privatistica” (quello giudiziale).

Ricorda Dell’Aira che il ” munus publicum dei Commissari prefettizi consiste nell’assicurare, utilizzando l’azienda autoritativamente acquisita nel pubblico interesse dal Prefetto, e resa loro disponibile allo scopo, la prosecuzione senza soluzione di continuità di servizi di interesse generale, già in concessione alle società interdette antimafia e quindi dalle stesse non più espletabili, fino a nuova determinazione del soggetto, anch’esso pubblico (ATIAG9), titolare per legge della funzione ed esclusivo ‘fruitore diretto” dell’attività spiegata.

“Se così non fosse, e se, con motivazione coerente ad esplicite disposizioni di legge, i miei convincimenti si mostrassero errati, sicché ai Commissari di diritto pubblico possano imporsi comportamenti riconducibili al ruolo di meri “institori” a beneficio della procedura avviata su istanza e nell’interesse delle interdette, non ceno del pubblico interesse, ogni Commissario prefettizio ex art. 32 c. 10 finirebbe per incorrere in gravi responsabilità penali, per violazione delle nonne di prevenzione, e conseguentemente per agire, in stridente contrasto con i divieti tassativi sanzionati dall’art. 74 del vigente codice antimafia, al solo scopo di assicurare salvaguardia economica e profitto, nello specifico, a ben due diverse società, interdette con autonomi provvedimenti amministrativi, non disapplicabili dall’AGO e ancora oggi efficaci”.

Considerato cioè che alla data del loro insediamento i Commissari prefettizi hanno dovuto prendere atto di una situazione debitoria superiore ai 90 milioni di euro, e di un verbale del Collegio sindacale, che certifica la dispersione dell’intero capitale sociale, la loro azione, nella sostanza, sarebbe concretamente stata utile solo a paralizzare, di fatto, le iniziative dei tanti creditori, pubblici (l’INPS inutilmente ha tentato, dal 2019, di recuperare in danno della gestione separata debiti della S.pa. che ammontano a più di 800 mila euro, mentre ancora oggi non reclama alcunché nei confronti della procedura) e soprattutto privati (ognuno per svariate decine di migliaia di euro) volte ad immediatamente accedere a più che motivate procedure fallimentari, di contro, e davvero inusualmente, mai avviate nel corso di oltre un biennio di riconosciuta, già dichiarata ed estremamente rilevante, insolvenza non sanabile del vero debitore”.

Una circostanza che per Dell’Aira “è oggettivamente inspiegabile” e “induce a considerazioni di ogni tipo sulle ragioni che possano aver indotto i creditori a tanta “paziente attesa”, senza dubbio l’aver garantito a lungo la continuità dei servizi, in mancanza di minimo capitale circolante, va ad esclusivo merito dei Commissari prefettizi, pur se oggi, nella ben diversa prospettiva della procedura, rischia di essere ingiustamente “ribaltato” ad esclusivo vantaggio degli interdetti, che nessun titolo, per legge e per effetto di quella misura di prevenzione amministrativa, possono vantare a conseguire utili da “contratto”, per di più in precedenza ed autonomamente dalla misura antimafia risolto dal concedente per autonome inadempienze gravi (in tal senso si è anche espresso in epoca recentissima il TAR Sicilia, dichiarando anche in tale ottica inammissibile il ricorso di merito contro l’interdittiva antimafia)”.

Per Dell’Aira, inoltre, “merita infine di essere richiamata, ad ulteriore conferma della sopravvenuta impraticabilità di autonoma e legittima continuità gestionale, la recentissima “diffida”  del Commissario giudiziale.

Infine, l’allarme di Dell’Aira: “E’ evidente che queste incongrue pretese, idonee già sul piano della pura logica a dimostrare l’erroneità delle premesse da cui procedono, produrranno a breve l’inevitabile sospensione dei servizi pubblici, rispetto alla quale è mia ferma intenzione non solo sin d’ora declinare qualsivoglia responsabilità civile e penale, ma soprattutto portare ad immediata conoscenza della competente Procura della Repubblica le cause che possono produrre un gravissimo stallo nella cura di diritti essenziali dei cittadini”.

 

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