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Acqua e Ati, Konsumer al neo commissario: “Come si aggiorna il piano d’ambito senza la cessione delle reti dei 16 comuni non consegnatari?”

PROVINCIA DI AGRIGENTO. In merito alla vicenda dell’Ati Ag 9, l’associazione di consumatori Konsumer, presieduto dall’avvocato Giuseppe Di Miceli, la medesima associazione pone dei quesiti al neo commissario nominato dalla Regione, la dottoressa Mariannunziata Di Francesco. Una lettera inviata anche al Prefetto di Agrigento, alla Gestione commissariale del SII già Girgenti Acque, al Presidente della Regione, all’assessore regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e Rifiuti.

Questi i quesiti posti:

  1. Leggendo l’articolo 1 del citato decreto di nomina, nel voler procedere alla “conclusione dell’iter di definizione e alla formalizzazione delle gestioni comunali salvaguardate ex art. 147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006” sembrerebbe voler “sanare”, tramite il Suo incarico a carattere regionale, l’operato di Codesto Ambito nel riconoscimento dei requisiti Ex-ART. 147 D.LGS. 152/2006 agli 8 Comuni che ne hanno fatto richiesta. Nel procedimento ora menzionato, la scrivente Associazione ha formulato delle Memorie EX-ART. 10 L. 241/90 che non sono state valutate dall’ATI, che qui alleghiamo (All.1), ma sono state prese informalmente in considerazione solo dal Sindaco di Santo Stefano di Quisquina, Francesco Cacciatore, il quale ha voluto un confronto pacifico e cordiale proprio sul riconoscimento della gestione in house del servizio nel territorio del proprio comune, fornendo alla scrivente anche la copia della relazione tecnica presentata a Codesto Ambito per il riconoscimento in parola per il quale ad oggi non lamentiamo alcunché, contrariamente per i restanti 7 comuni riconosciuti, per i quali le nostre memorie, non avendo potuto valutare altri documenti, restano per noi valide ed efficaci e per le quali il riconoscimento operato risulta palesemente illegittimo, oltre che provocherebbe, e già provoca, un danno economico non indifferente ai Cittadini Consumatori che non risiedono nel territorio dove insistono le sorgenti, i quali sono costretti a pagare una tariffa comprensiva sia dei costi di gestione che di acquisto del prezioso liquido da Enti posti al di fuori dell’Ambito, potendo invece auto-approvvigionarsi, anche per come comunicato dalla Presidente dell’ATI nella Conferenza stampa di Agosto, mancherebbero le reti di collegamento tra le sorgenti e la rete di distribuzione del servizio idrico integrato. Proprio quest’ultimo dato rende ancora più incomprensibile, anche sotto l’aspetto pratico-sostanziale, il riconoscimento operato, in quanto non si comprende come si possa quantificare e distribuire all’Ambito l’acqua in eccesso alla gestione in house ai Comuni ad oggi riconosciuti dall’ATI nelle forme a Lei sicuramente rappresentate e di dubbia prassi amministrativa.
  2. Quello che, ancora, non comprendiamo è come si possa aggiornare il piano d’ambito senza l’effettiva ed immediata cessione delle reti dei 16 comuni non consegnatari (8 dei quali è stata riconosciuta la qualità sopra descritta che oggi va rivalutata) e degli enti gestori quali il VOLTANO S.p.A. e il CONSORZIO TRE SORGENTI. In quanto tale richiesta di cessione ha avuto inizio prima del commissariamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato e pertanto attività che va ultimata anche per il tramite dell’attuale gestione. Salvo che a quest’ultima la REGIONE voglia imputare un ECCESSO DI POTERE conferito dalla PREFETTURA, che ci legge, ai propri Commissari, che renderebbe vana ogni azione posta in essere da quest’ultimi. Financo quella perpetrata nell’istallazione dei contatori per gli utenti residenti nei comuni sprovvisti, come quelli di Raffadali e Favara, essendo anche quest’ultima azione inquadrabile come gestione straordinaria, considerato che come non è possibile aumentare la dotazione idrica non è nemmeno possibile completare la stessa rete di distribuzione tramite l’istallazione dei misuratori che avrebbe dovuto essere anch’essa di competenza della costituenda Azienda Speciale Pubblica – Consortile.
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